Imprese

Licenze commerciali, per contestare la «vicinanza» tra attività serve il calo del fatturato

di Massimiliano Atelli

Con la sentenza n. 3563 del 19 luglio 2017, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha stabilito che quando un operatore economico si duole per il rilascio ad un concorrente dei titoli necessari per la costruzione e l’esercizio di un distributore di carburanti nello stesso Comune, in località prossima, l'ammissibilità del ricorso dipende dal concetto di vicinitas.
Secondo la IV Sezione, la nozione di vicinitas consente, in astratto, di censurare i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione di una nuova attività economica al titolare di analoghe attività nella zona che si trovi in situazione di stabile collegamento con la stessa.
Tuttavia, la richiamata nozione di vicinitas è stata dalla giurisprudenza nel tempo affinata e più adeguatamente specificata nella sua concreta portata attraverso significativi e sostanziali correttivi.
Tra questi, la necessaria sussistenza di un reale pregiudizio che venga a derivare dalla realizzazione dell'intervento assentito, specificando con riferimento alla situazione concreta e fattuale come, perché, ed in quale misura il provvedimento impugnato incida la posizione sostanziale dedotta in causa, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale.
Oggi, hanno precisato i giudici di Palazzo Spada, la nozione di vicinitas è diversamente apprezzata, quanto meno con riguardo alla circostanza per cui ad impugnare il permesso di costruire, cui è correlata un'autorizzazione commerciale, sia un operatore economico.
In questo caso, la nozione ha subito una ulteriore peculiare elaborazione da parte della giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo la cui impostazione, il criterio dello stabile collegamento territoriale, che deve legare il ricorrente all'area di operatività del controinteressato per poterne qualificare la posizione processuale, e conseguentemente il diritto di azione, si specifica identificandosi nella nozione di stesso bacino d'utenza della concorrente.
Anche in questo caso, però, l’interesse processuale deve collegarsi oggettivamente all’apprezzabile calo del volume d'affari del ricorrente.
Conseguentemente, la legittimazione al ricorso non può di certo configurarsi nel caso in cui l'instaurazione del giudizio appaia finalizzata a tutelare interessi emulativi volti, nella sostanza, a contrastare la libera concorrenza e la libertà di stabilimento.
E ciò in coerenza con la funzione svolta dalle condizioni dell'azione nei processi di parte; sul punto va richiamata la tesi (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU. , n. 9685/2013), secondo cui tali condizioni, ed in particolare il titolo e l'interesse ad agire, assolvono una funzione di filtro delle domande proposte al giudice, fino ad assumere l'aspetto di un controllo di meritevolezza dell'interesse sostanziale in gioco.
Pertanto, il riconoscimento della legittimazione ad agire non è genericamente ammesso nei confronti di tutti gli esercenti commerciali, ma è subordinato al riconoscimento di determinati presupposti, e ciò al fine di poter ritenere giuridicamente rilevante, nonché qualificato e differenziato, l'interesse all'impugnazione.
Fatte queste premesse, la IV Sezione ha escluso la legittimazione ad agire del titolare dell'impianto ricorrente, considerata l’esistenza sulla stessa arteria di un impianto concorrente distante soltanto 700 metri e quindi già in grado di intercettare l’utenza, e per l’altro impianto pure già presente nell'area, la sua sopravvenuta chiusura per incompatibilità con le norme regionali che disciplinano il settore.
Da qui, il difetto di attualità dell’interesse della società ricorrente, anche - ha aggiunto la IV Sezione - in considerazione dei principi di liberalizzazione che presidiano il settore, in relazione alle norme ed ai principi posti a tutela della libertà di stabilimento.

Il caso
Nella specie, il titolare di un impianto di distribuzione carburanti già esistente in una data zona insorgeva avverso il rilascio ad operatore concorrente dei titoli necessari per realizzarne uno ex novo in un'area prossima.

Argomenti, spunti e considerazioni
La decisione del Consiglio di Stato persuade.
Non tutte le doglianze sono dello stesso tipo, in considerazione della loro differente categoria di provenienza.
Così, esiste una vicinitas per gli operatori economici e una, diversa, quando in gioco non vi sono interessi prettamente economici.
Questo punto di approdo è il frutto di un progressivo raffinamento della nozione di vicinitas, operato dalla giurisprudenza, nello spirito - quando si tratti del primo caso - di una più forte correlazione alla necessaria sussistenza di un reale pregiudizio che venga a derivare dalla realizzazione dell'intervento assentito. Il che rende essenziale, anche da parte di chi intende dolersi, la specificazione del pregiudizio (concreto e attuale) dedotto, con riferimento alla situazione concreta e fattuale.

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