Urbanistica

Moltiplicazione sproporzionata: le sanzioni non vanno sommate

Le situazioni in cui si procederà alla cosiddetta “remissione in bonis” per ovviare al mancato invio nei termini della comunicazione di opzione si moltiplicheranno

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di Giorgio Gavelli

Con la conversione in legge del Dl n. 11/2023, da poco approdato in Gazzetta Ufficiale, le situazioni in cui si procederà alla cosiddetta “remissione in bonis” per ovviare al mancato invio nei termini della comunicazione di opzione in base all’articolo 121 del Dl n. 34/2020 si moltiplicheranno. Alle ipotesi già previste dalla circolare n. 33/E/2022, infatti, se ne aggiungeranno altre due, derivanti proprie dagli emendamenti approvati al testo originario del decreto.

Il primo caso è quello di chi, entro lo scorso 31 marzo, non è riuscito a contrattualizzare con l’istituto di credito una cessione delle spese sostenute nel 2022 (o delle rate residue delle spese sostenute nel 2020 e 2021). La disposizione studiata in sede di conversione prevede (solo per questa casistica, in cui l’acquirente è un soggetto “vigilato”) la possibilità di procedere all’invio entro il prossimo 30 novembre ricorrendo, appunto, all’istituto dell’articolo 2, comma 1 del Dl 2 marzo 2012, n. 16 (remissione), che, ricordiamo, prevede che il contribuente:

1 abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento e non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale;

2 effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

3 versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del Dlgs n. 471/1997 (250 euro).

Per lo specifico caso della comunicazione di opzione/sconto in fattura dei bonus edilizi, la circolare n. 33/E/2022 aveva stabilito che i contribuenti (per accedere alla remissione in bonis) dovevano aver tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, vale a dire disporre di un accordo di cessione o di una fattura riportante lo sconto precedenti al termine originario di scadenza per l’invio della comunicazione. Proprio qui sta la novità dell’emendamento, poiché esso consente di inviare tardivamente la comunicazione anche se entro il 31 marzo scorso non è stata formalizzata la cessione.

L’altra situazione prevista dalle modifiche approvate al Dl n. 11/2023 è quella della “remissione in bonis” necessaria a rimettere in pista chi avesse omesso o presentato tardivamente l’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico (cosiddetto “allegato B”), sia per il sismabonus che per il superbonus. Solo in questo caso – con una previsione che, a nostro avviso, dovrebbe essere estesa a tutti i casi di “remissione in bonis” – si precisa che la «prima dichiarazione utile» citata dall’articolo 2 del Dl n. 16/2012 è da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto di detrazione della prima quota costante dell’agevolazione, fermo restando che, in caso di opzione per cessione o sconto, la remissione in bonis deve comunque avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione.

Oggi ci si interroga sul numero dei versamenti da effettuare in caso di tardiva comunicazione di una pluralità di comunicazioni. In altre parole, in molti si chiedono se è sufficiente il versamento di 250 euro per sanare il mancato inoltro di una pluralità di comunicazioni che fanno riferimento al medesimo complessivo intervento.

Questo (si veda anche l’altro articolo in pagina) dipende dal fatto che ad ogni diversa tipologia di spesa corrisponde uno specifico codice, con la conseguenza di dovere inviare un differente modello per ogni codice.

La norma (e la circolare) non evidenziano con chiarezza che, in un caso simile, la sanzione vada moltiplicata. Ci sembra molto più equilibrato applicare il principio secondo cui, trattandosi nella sostanza di un’unica fattispecie che “si moltiplica” solo per come è strutturata la comunicazione di opzione, la sanzione, nel caso trattato, si applichi una sola volta.

Una sensibilità di questo genere si ritrova nelle pronunce della Cassazione in tema di cumulo giuridico (anziché materiale) alla sanzione irrogabile ad un intermediario che ha trasmesso, in file distinti, altrettante dichiarazioni oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza prevista (34277/2021 e 1892/2021), anche se il cumulo entra in gioco solo quando sono gli uffici a sanzionare e non in sede di ravvedimento spontaneo del contribuente. In casi come quelli in cui è il legislatore del Dl n. 11/2023 a rendere possibile la remissione come rimedio alla situazione di stallo creata sulle cessioni, ci sembra sproporzionato prevedere una moltiplicazione artificiale dei versamenti dovuti

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