Fisco e contabilità

Fondo accessorio, compensi agli amministratori delle partecipate e relazione di fine mandato

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Fondo accessorio e personale al 31.12.2018
Nel caso di un Comune che, nel 2018, avesse già assegnato personale a una Unione per lo svolgimento delle funzioni conferite, recedendo poi dall'Unione si trovi a riassorbire il personale a suo tempo assegnato: 1.) l'articolo 79, comma 1, lettera b) del contratto 16.11.2022, nella parte in cui si riferisce al personale «in servizio alla data del 31 dicembre 2018», va interpretato nel senso di considerare, quale parametro di riferimento, il numero complessivo di dipendenti all'epoca in servizio presso il Comune o assegnati all'Unione per lo svolgimento delle funzioni ad essa conferite dal Comune; 2.) l'articolo 79, comma 3, del contratto 16.11.2022, nella parte in cui si riferisce al «monte salari 2018», va interpretato nel senso di considerare, quale parametro di riferimento, il corrispondente ammontare riconosciuto in quell'anno ai dipendenti all'epoca in servizio presso il Comune o assegnati all'Unione per lo svolgimento delle funzioni ad essa conferite dal Comune.
Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna - Parere n. 79/2023

Compensi amministratori partecipate
Rispetto al compenso spettante agli organi amministrativi delle "controllate" neppure nel caso di sopravvenuta inadeguatezza del compenso è consentito il superamento dei limiti imposti dall'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del Dl 95/2012. Il limite di spesa sostenuto per i compensi degli amministratori nell'anno 2013 non può essere superato, ovvero aumentato, in considerazione di nuovi o maggiori incarichi posti in capo agli amministratori della società e della complessità delle funzioni svolte, in quanto tale limite è preordinato a garantire il coordinamento della finanza pubblica. La possibilità di incremento dei compensi è dunque preclusa anche nel caso di aumento della complessità della gestione societaria, la quale peraltro si verifica solo nel caso di modifica dell'oggetto sociale statutariamente intervenuta successivamente all'accettazione dell'incarico da parte dell'amministratore designato e non può trovare equivalenti nello svolgimento di attività già originariamente previste in Statuto, ma precedentemente di fatto non esercitate. Pertanto, in presenza di una normativa che disciplina puntualmente ed in modo chiaro la materia e la cui ratio è da individuarsi - in via diretta e immediata - nelle finalità del contenimento della spesa e del perseguimento degli equilibri di bilancio, l'Amministrazione non può disapplicarla con proprio provvedimento in virtù di una valutazione discrezionale in relazione alla ragionevolezza e proporzionalità dei parametri stabiliti.
Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna - Parere n. 78/2023

Scadenza relazione fine mandato
Nei casi di termine ordinaria del mandato, il legislatore ha individuato la scadenza stessa quale dies a quo per il computo del termine di sessanta giorni entro il quale la relazione deve essere sottoscritta; la giurisprudenza contabile ha chiarito che ordinariamente la «scadenza del mandato» interviene decorsi cinque anni (articolo 51 del Tuel) dalla data dell'elezione formalizzata con la proclamazione degli eletti. Diversa conclusione deve trarsi, ad avviso del collegio, nella peculiare ipotesi in cui le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi si svolgano prima dell'integrale compimento del quinquennio previsto dall'articolo 51 del Tuel. In tali fattispecie, infatti, la cessazione del mandato amministrativo interviene al momento della proclamazione dei nuovi eletti, antecedentemente al pieno decorso dei cinque anni dalle precedenti elezioni. Ciò determina, pertanto, che, data la coincidenza tra la scadenza del mandato e la proclamazione dei nuovi eletti, quale conseguenza delle nuove consultazioni elettorali, è proprio dalla data di svolgimento di queste ultime che deve computarsi a ritroso il termine di sessanta giorni entro i quali va sottoscritta la relazione di fine mandato.
Sezione regionale di controllo del Lazio - Deliberazione n. 105/2023

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