Edilizia, trasferimento di cubatura solo tra zone urbanistiche omogenee
I fondi, afferma il Consiglio di Stato, devono avere la stessa destinazione d'uso, la stessa omogeneità edificatoria e un identico indice di fabbricabilità
Nel giudicare il caso di una richiesta (negata) di permesso edilizio in sanatoria per un edificio realizzato "a cavallo" di due zone urbanistiche disomogenee, il Consiglio di Stato ha enunciato un principio generale sul trasferimento di volumetria da una zona a un'altra invocato dall'appellante. Palazzo Spada ha affermato che tale trasferimento è condizionato unicamente alla perfetta omogeneità delle due zone.
Il caso prende le mosse da un privato che ha realizzato un edificio residenziale (di cui ha chiesto la sanatoria ex articolo 36 del Testo unico edilizia) in parte sulla zona B di completamento residenziale e in parte su una zona agricola E. Il diniego definitivo opposto dal comune campano di Sant'Angelo a Cupolo (Bn) è stato impugnato al Tar Campania, il quale ha respinto il ricorso. In sede di appello, il Consiglio di Stato - nella pronuncia del 16 novembre scorso n.10085/2022 (Settima Sezione) - conferma l'operato del primo giudice il quale aveva escluso «che lo spostamento della volumetria potesse avvenire in relazione a fondi appartenenti a zone omogenee diverse in quanto ciò altererebbe gli standards fissati in generale dallo strumento urbanistico e renderebbe i privati veri e propri arbitri della distribuzione dellecostruzioni sul territorio, ancorché ciò – come nel caso di specie – riguardi un unico fabbricato localizzato per una porzione in una zona e per una porzione in un'altra». Se infatti si ammettesse tale possibilità, ragionano i giudici della VII Sezione di Palazzo Spada - «ne resterebbe snaturata la delimitazione delle zone urbanistiche e sottratta all'una la quota di densità edilizia in tal modo arbitrariamente assegnata all'altra; si tratterebbe, insomma, di un espediente con cui il privato, edificando al confine di più zone, vanificherebbe le scelte dell'ente pianificatore attraverso la manipolazione delle previsioni dello strumento urbanistico».
Da qui la conclusione: «il trasferimento di cubatura presuppone omogeneità urbanistica: i fondi devono essere caratterizzati dalla stessa destinazione d'uso territoriale e omogeneità edificatoria e avere identico indice di fabbricabilità originario. Se così non fosse sarebbe evidente il pregiudizio per l'attuazione dei complessivi criteri di programmazione edilizia contenuti negli strumenti urbanistici; pregiudizio ancora più manifesto ove fosse consentita la "cessione di cubatura" fra terreni aventi diversa destinazione urbanistica ovvero diverso indice di edificabilità; essendo, infatti, evidente che ove fosse consentito l'asservimento di un terreno avente un indice di fabbricabilità più vantaggioso di quello proprio del terreno asservente, ovvero avente una diversa destinazione, le esigenze di pianificazione urbanistica che avevano presieduto alla scelta amministrativa di differenziare gli indici di edificabilità dei due fondi, ovvero la loro stessa destinazione, rimarrebbero inevitabilmente insoddisfatte».