Appalti

Affidamenti diretti, Anac richiama le stazioni appaltanti ad applicare scrupolosamente le regole sul conflitto di interesse

L'omessa conservazione e protocollazione delle dichiarazioni costituisce una violazione delle Linee Guida

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di Manuela Sodini

Anac con due delibere, nn. 376 e 377, torna sul conflitto di interessi e sulla sua verifica che deve essere fatta in modo scrupoloso con particolare riferimento agli affidamenti diretti.

Dalla delibera n. 377 emerge che una società in house, operante quale stazione appaltante, ha proceduto alla selezione per due affidamenti diretti per servizi di trasloco mediante l'albo aziendale dei fornitori, non effettuando, come si evince dalle determine a contrarre, la verifica dei requisiti (generali o speciali) in ragione dell'esiguità degli importi (1.250 e 3.250 euro) e senza alcuna indicazione in ordine alla (in)sussistenza di situazioni di conflitto di interesse del Rup.

Anac ha dunque comunicato l'avvio del procedimento per violazione dell'articolo 42 del decreto 50/2016, in riferimento all'omessa verifica del potenziale conflitto di interesse nell'ambito dei due affidamenti diretti e più in generale in riferimento alle modalità di gestione e verifica del conflitto di interesse nell'ambito dell'iscrizione all'albo dei fornitori da parte della stazione appaltante.

Nella kdelibera, Anac ricorda che il personale della stazione appaltante è tenuto a rendere la dichiarazione di (in)sussistenza di situazioni di conflitto di interesse al momento dell'assunzione dell'incarico, così come previsto dall'articolo 6 del Dpr 62/2013 e dalle Linee Guida Anac 15, obbligo che responsabilizza il dipendente, facendogli assumere tutte le conseguenze in caso di falsa dichiarazione. Tale obbligo, come sottolinea l'Autorità, è esteso alla fase di esecuzione contrattuale e agli affidamenti sottosoglia; infatti, l'articolo 36, comma 1, del Decreto 50/2016, concernente le procedure sottosoglia, richiama espressamente l'articolo 42, articolo che trova applicazione anche in riferimento agli affidamenti gestiti mediante albo fornitori, dove per l'iscrizione all'albo e per il successivo affidamento si deve procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto 50/2016, tra cui l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse (di cui al comma 5, lettera d) dell'articolo 80) tra l'operatore economico e il personale della stazione appaltante.

Sempre nella delibera, quanto ai controlli da effettuare sugli aggiudicatari di affidamenti aventi importi inferiori a 5mila euro, Anac richiama il paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida 4, citato dalla stazione appaltante a giustificazione degli omessi controlli svolti, il quale pur semplificando la verifica di alcuni requisiti, prevede che: «la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, …, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti …». Ove tali verifiche non siano avvenute in sede di accettazione dell'iscrizione all'albo (o ne sia scaduta la validità), le stesse dovranno necessariamente essere effettuate all'atto dell'aggiudicazione.

Pertanto, conclude Anac, in caso di affidamento diretto, soprattutto in ragione del maggior ambito applicativo previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto legge 76/2020 che ha modificato le soglie di cui all'articolo 36, comma 2, del Decreto 50/2016, la stazione appaltante è tenuta a una scrupolosa applicazione delle regole poste a presidio del conflitto di interesse, in quanto si tratta di procedure peculiari, caratterizzate da un ridotto o assente confronto competitivo dove l'operatore economico è scelto discrezionalmente e direttamente dal personale della stazione appaltante.

Le regole poste a presidio e prevenzione del conflitto di interesse devono essere rispettate anche nel caso in cui la stazione appaltante utilizzi un albo fornitori per l'assegnazione di affidamenti diretti.

La delibera n. 376, che si pone sulla stessa scia della n. 377, pone l'attenzione sulle modalità di rilascio della dichiarazione sui conflitti di interesse; nel caso oggetto della delibera, la stazione appaltante ha acquisito le dichiarazioni, ma non le ha protocollate per evitare un aggravio burocratico. Anac ritiene la giustificazione non condivisibile, ritenendo l'adempimento poco impegnativo, chiarendo che il Rup deve rivolgere le dichiarazioni al soggetto che lo ha nominato e al contempo l'amministrazione di appartenenza deve provvedere alla raccolta, protocollazione e conservazione delle stesse. Dunque, conclude Anac, l'omessa conservazione e protocollazione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 42 del Decreto 50/2016 costituisce una violazione delle Linee Guida Anac 15 che, al di là del suo rilievo formale, assume un'importanza strumentale alla tempestiva verifica dell'effettiva sussistenza di situazioni di conflitto; raccomandando pro futuro di protocollare le suddette dichiarazioni con modalità tali da garantire la certezza della data e l'identità del soggetto dichiarante.

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