Arconet, arrivano le regole sullo svincolo delle quote per costi energetici e disavanzi di aziende sanitarie
I nuovi vincoli saranno rappresentati nell'allegato a/2 del rendiconto 2023
Lo svincolo delle quote vincolate concesso dalla legge di bilancio 2023 richiede un'apposita delibera di giunta; i nuovi vincoli saranno rappresentati nell'allegato a/2 del rendiconto 2023. A precisarlo è lo schema di decreto della Ragioneria dello Stato approvato dalla Commissione Arconet nella seduta del 15 marzo.
L'articolo 1, comma 822, della legge 197/2022, ha autorizzato gli enti territoriali, in sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo e previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, a svincolare quote del proprio avanzo vincolato di amministrazione riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.
Le risorse svincolate possono essere utilizzate da ciascun ente per:
a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti (anche dalle aziende del servizio sanitario regionale);
b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti al Covid-19 e alla crescita dei costi energetici;
c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche;
c-bis) il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni classificati come montani, della dorsale appenninica, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel periodo dal 1/11/2022 al 15/01/2023, di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.
La legge ha rimandato ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità applicative di questo «svincolo finalizzato».
Lo schema di decreto – all'esame della commissione Arconet - precisa che rientrano a questi fini le risorse vincolate del risultato di amministrazione derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione che residuano a seguito della completa realizzazione dell'intervento cui il trasferimento era destinato, secondo le modalità richieste dall'amministrazione erogante, nel corso degli anni precedenti e/o del pieno finanziamento di interventi in corso di realizzazione disposto negli esercizi precedenti con risorse proprie dell'ente.
Non costituiscono invece "quote di avanzo vincolato" i trasferimenti:
a) erogati sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, quali ad esempio i fondi Pnrr/Pnc (esclusa la quota dei trasferimenti riguardanti spese rendicontate finanziate negli esercizi precedenti con risorse proprie);
b) per i quali è prevista dal legislatore, in via preventiva, la restituzione o la compensazione delle risorse non utilizzate sulla base di rendicontazioni, verifiche dell'utilizzo delle risorse ricevute o certificazioni, ad esempio i fondi della certificazione Covid-19;
c) che hanno finanziato obbligazioni giuridiche perfezionate o spese per le quali sono state formalmente attivate le procedure di affidamento;
d) erogati per la realizzazione di interventi di sostegno di natura assistenziale, sociale ed economico a favore di terzi, se non è dimostrata la completa attuazione dell'intervento nei confronti dei beneficiari;
e) riguardanti interventi in corso di realizzazione finanziati negli esercizi precedenti con altri trasferimenti, e non con risorse proprie;
f) non ancora erogati, in quanto, a seguito della comunicazione riguardante la conclusione o il finanziamento dell'intervento, l'amministrazione erogante non può procedere all'erogazione di un contributo non necessario.
Lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione 2022, accertato con l'approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo, richiede apposita delibera del medesimo organo che:
a) nell'ambito delle voci dell'allegato a/2 al rendiconto 2022, approvato dalla giunta, individui le risorse "da svincolare";
b) attribuisca a tali risorse le destinazioni prescelte fra quelle individuate dalla norma. Tali risorse conservano dunque la natura di quote vincolate: i nuovi vincoli opereranno dall'esercizio 2023 e saranno rappresentati nell'allegato a/2 al rendiconto.
c) autorizzi le variazioni del bilancio di previsione che dispongono l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione, da attuare previa comunicazione dello svincolo all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme e alla Ragioneria generale dello Stato. L'eventuale utilizzo delle risorse attraverso la costituzione di fondi e accantonamenti è autorizzato previa individuazione dei criteri e dei tempi di attuazione degli interventi da realizzare a seguito dello svincolo.
Infine, la comunicazione delle somme svincolate e utilizzate per le finalità sopraindicate, all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, deve precisare se lo svincolo è effettuato a seguito della completa realizzazione dell'intervento o del pieno finanziamento degli interventi con risorse proprie dell'ente, e deve indicare il "nuovo" vincolo attribuito ai trasferimenti non utilizzati e i relativi tempi di attuazione.