Appalti

Enti, resta possibile affidare progettazione e lavori con l'appalto integrato

È confermata la previsione secondo la quale «l’affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta»

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di Francesco Carnovale

La legge 108/21 di conversione del Dl 77/21 conferma la possibilità per le stazioni appaltanti di affidare congiuntamente la progettazione e l’esecuzione delle opere del Pnrr e del Pnc. L’articolo 48, comma 5, del testo normativo, così come proposto dall’esecutivo, è stato infatti integralmente confermato in sede di conversione dal parlamento. Invero, solo per le procedure finanziate in tutto o in parte dal Pnrr e dal Piano nazionale complementare le stazioni appaltanti (Sa) destinatarie delle risorse possono ricorrere allo strumento dell’appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica (Pfte).

Lo strumento ancora non è pienamente fruibile dalle stazioni appaltanti in quanto non sono ancora stati definitivi i contenuti essenziali dei documenti necessari all’elaborazione del Pfte. È utile però precisare che il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) e il Consiglio superiore dei lavori pubblici (Cslp), proprio in vista della conversione del decreto legge, hanno già avviato nelle scorse settimane un’intensa e proficua attività di condivisione con gli stakholeder sui contenuti del Pfte.

A breve, quindi, potremmo avere il provvedimento del presidente del Cslp previsto dal comma 7 dell’articolo 48 e i riferimenti al contenuto minimo dei livello progettuale afferente lo studio di fattibilità tecnico economico da porre a gara.

È confermata la previsione secondo la quale «l’affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo».

L’operatore economico (Oe), pertanto, dovrà presentare un'offerta progettuale che contenga i contenuti di una progettazione definitiva o della progettazione definitiva ed esecutiva. L’offerta dovrà indicare sia nel caso del solo progetto definitivo, sia del definitivo ed esecutivo, distintamente il corrispettivo per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori. Altri, tre elementi di portata semplificatoria sono confermati in sede di conversione:

1 è sempre convocata la conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnico ed economica con le modalità di cui all’articolo 14 bis della legge 241/90, entro cinque giorni dall’aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell’affidatario;

2 alla Conferenza dei servizi partecipa anche l’affidatario , che dovrà recepire le eventuali prescrizioni;

3 tutte le prescrizioni devono condurre a una revisione del progetto di fattibilità e non essere rinviate al livello di progettazione superiore.

Sarà il responsabile unico del procedimento (Rup) a validare e approvare ciascuna fase progettuale ed è previsto, inoltre, il punteggio premiante attribuito all’Oe che utilizzi nella progettazione metodi e strumenti Bim.

Tale ultima previsione, nonostante indichi precisamente che le piattaforme progettuali dovranno essere interoperabili e in formato aperto non proprietario, tuttavia appare necessitare di coordinamento con il Dm 560/17.

Se da un alto il parlamento ha confermato l’intento del governo di fornire alle stazioni appaltanti destinatarie dei fondi Pnrr e Pnc una soluzione tecnica concreta per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 2026, dall’altro all’articolo 52, comma 1, del Dl 77/21, confermato dalla legge 108/21, non ha dimenticato le altre stazioni appaltanti destinatarie di altre fonti di finanziamento nazionali e comunitarie, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 l’appalto integrato tout court.

Infatti, il mero rimando all’articolo 1, comma 1, alinea 1.1, del Dl 32/19 (cosiddetto Sblocca cantieri) previsto dall’articolo 52 del decreto Semplificazioni bis consentirà a tutte le stazioni appaltanti di non incorrere più nel divieto di cui all’articolo 59 del Dlgs 50/16 in quanto proroga la sospensione degli efferenti di t

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