Personale

Mala gestio e danno erariale, la delega di firma non salva il dirigente che non vigila

Il dirigente non trasferisce ad altro soggetto una parte delle proprie competenze, ma conferisce soltanto la legittimazione ad adottare uno o più atti che rientrano nella funzione

di Michele Nico

In base al principio di legalità sancito dall’articolo 97, comma 2 della Costituzione, con la delega amministrativa intersoggettiva, o cosiddetta “delega di firma”, il dirigente non trasferisce ad altro soggetto una parte delle proprie competenze, ma conferisce soltanto la legittimazione ad adottare uno o più atti che rientrano nella funzione dirigenziale. Da ciò consegue che il delegante permane il titolare esclusivo del proprio munus e conserva poteri di direzione sull’operato del delegato, con...