Fisco e contabilità

Per la Cassazione niente deroghe: anche la casa occupata paga l'Imu

Continua il braccio di ferro tra il giudice di legittimità e alcuni giudici di merito

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di Pasquale Mirto

Sbaglia la Commissione tributaria nell'affermare che il proprietario, privato della materiale disponibilità del bene detenuto da terzi in quanto oggetto di abusiva occupazione, vada esente dall'Imu. È questo il principio di diritto confermato nuovamente dalla Corte di cassazione, con la sentenza 1° febbraio 2022 n. 2966.

La sentenza assume rilievo perché è di pochi giorni successiva alla pronuncia della Ctr Toscana 19 gennaio 2022, n. 67, con la quale si è ritenuto che il proprietario dell'immobile occupato abusivamente non è titolare di alcun indice di capacità economica, e per questo non può essere assoggettato all'imposta.

Continua, quindi, il braccio di ferro tra il giudice di legittimità e alcuni giudici di merito, contrasto che alimenta inutilmente un contenzioso, il cui esito appare scontato.

Difatti, sono molte le sentenze che si sono occupate dell'ipotesi in cui il proprietario non possa utilizzare il bene, in quanto detenuto illegittimamente da terzi. Questione affrontata anche alla fine dell'anno scorso, con la sentenza 22 ottobre 2021 n. 29658.

La fragilità delle argomentazioni dei giudici di merito, oltre ad essere stata già accertata dalla Corte di cassazione, ha anche trovato una conferma normativa. In particolare, l'articolo 4-ter del Dl 73/2021, ha previsto - per le sole persone fisiche, che possiedono un immobile concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto l'emissione di una convalida di sfratto - l'esenzione Imu 2021. Previsione normativa che non avrebbe alcuna ragion d'essere, se fosse confermato l'orientamento dei giudici di merito.

Anche nell'ultima sentenza la Corte ha ricordato che il presupposto dell'imposta è il possesso, inteso come attività corrispondente all'esercizio di un diritto reale, e non di quella di mera detenzione. Non assume, pertanto, alcun rilievo l'eventuale esercizio da parte del possessore di poteri di gestione e amministrazione dell'immobile, come pure quello della fruttuosità o meno del bene stesso.

La Corte rammenta che tale impostazione è stara ribadita anche con riferimento alla medesima situazione fattuale, in cui il contribuente contestava la sussistenza del presupposto impositivo deducendo di non essere possessore del bene, in quanto occupato abusivamente da soggetti terzi (Cassazione n. 7800/2019).

Si tratta di principi applicati dalla Corte anche in altri casi di mancata disponibilità del bene, come nel caso di occupazione temporanea d'urgenza di un terreno da parte della Pa, o ancor più frequentemente (oltre settanta sentenze) nella nota querelle relativa alla debenza dell'Imu per i fabbricati con contratto di leasing risolto, ma con immobile non riconsegnato (da ultimo, Cassazione 2 febbraio 2022n. 3123).

Non c'è che da auspicare, ora, in un definitivo allineamento della giurisprudenza di merito, almeno al fine di evitare un inutile, scontato e costoso contenzioso.

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