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Revisori, operazioni di estinzione anticipata di mutuo pregresso con nuova accensione

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di Marco Castellani (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Con la nuova circolare n. 1308 del 14 aprile 2025, la Cdp, in conformità con l’articolo 41, comma 2, della legge 448/2001, regolamenta la disponibilità a concedere prestiti agli enti territoriali (Comuni, Province e Città Metropolitane, destinati alla conversione ossia all’estinzione anticipata, anche parziale, dei mutui originari contratti in data successiva al 31/12/96 con intermediari bancari e finanziari diversi dalla Cdp, in corso di ammortamento ed integralmente erogati, i cui oneri di ammortamento siano a totale ed esclusivo carico del bilancio degli enti medesimi.

L’atto di orientamento del 24 gennaio 2019 dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno aveva già approfondito questo tipo di operazioni facendo riferimento anche agli orientamenti della magistratura contabile per la quale:

• «se la scelta di estinguere anticipatamente i mutui rientra nella discrezionalità dell’ente è chiaro che il limite della discrezionalità è costituito dalla circostanza che siffatta iniziativa non rappresenti uno strumento elusivo del divieto di cui all’articolo 119, comma 6, della Costituzione, con conseguente responsabilità, in caso di violazione, ai sensi dell’articolo 30, comma 15, della legge 289/2002» (Sezione controllo Veneto delibera n. 217/PAR/2014).

• «rientra fra i poteri-doveri (dell’ente) il concreto dispiegarsi della discrezionalità amministrativa nell’adottare scelte sul se e sul come effettuare la ristrutturazione o la progressiva estinzione dei propri debiti, con le correlative opportune cautele e valutazioni concernenti la convenienza economica dell’operazione che la sana gestione finanziaria richiede» (Sezione controllo Veneto delibera n. 111/2018/PAR).

A scongiurare l’ipotesi che tali operazioni siano configurabili come nuovo indebitamento si segnala che l’articolo 1, comma 789, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, ha aggiunto all’articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, il seguente periodo: «Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali».

In precedenza, era intervenuta la circolare della RgS n. 5 del 20 febbraio 2018, contenente chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 per gli enti territoriali. In particolare, nella circolare veniva precisato che, nel caso di mancato rispetto dell’allora saldo di finanza pubblica, la sanzione del divieto di indebitamento nell’anno successivo a quello dell’inadempienza non scattava per: «i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all’estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività».

Del resto, il prospetto degli equilibri di bilancio ex Dlgs 118/2011, tanto a preventivo (allegato n. 9) quanto a rendiconto (allegato n. 10), prevede nell’ambito dell’equilibrio di parte corrente con segno positivo e nell’ambito dell’equilibrio di parte capitale con segno negativo, la voce “M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti” e consente quindi agli enti di dare una corretta rappresentazione contabile a queste operazioni.

Nel caso in cui gli enti intendano valutare la proposta di Cdp, l’organo di revisione sarà chiamato a formulare il parere ai sensi del comma 1, lettera b) n. 4 dell’articolo 239 del Tuel.

A tal fine, in primis si richiama il documento n. 7 dei Principi di Vigilanza e Controllo del Cndcec nel quale si ricorda che l’indennizzo o la penalità nel caso di estinzione anticipata dei prestiti non possono essere considerati nella spesa finanziata con l’indebitamento, perché sono oneri finanziari che vengono considerati spese correnti, in quanto connessi all’atto ed al momento in cui si realizza l’operazione.

In secondo luogo, il citato atto di orientamento dell’Osservatorio indica una serie di cautele per gli enti interessati a realizzare questa operazione:

1. i mutui originari, come ribadito dalla circolare Cdp, devono essere stati contratti in conformità alla normativa in materia di ricorso all’indebitamento tempo per tempo applicabile e devono essere stati destinati, in alternativa:

  • al finanziamento delle spese per investimenti individuati ai sensi dell’articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003 n. 350;
  • alla conversione, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, della legge 448/2001, di precedenti mutui destinati al finanziamento di Investimenti.

2. la provvista che si andrà ad acquisire per rifinanziare i prestiti da estinguere deve risultare in perfetta sostituzione, quanto ad importo, del debito residuo del prestito originario al fine di scongiurare un aumento dello stock complessivo di debito finanziario riferibile all’ente.

3. l’estinzione anticipata del mutuo precedente e la contrazione del nuovo prestito devono essere deliberate con il medesimo atto.

4. l’effettiva estinzione del prestito originario dovrà intervenire nello stesso esercizio finanziario di accensione del nuovo, con conseguente immediata sostituzione del piano di ammortamento del nuovo mutuo a quello precedente.

(*) Presidente Ancrel

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4° LEZIONE 9 GIUGNO 2025 - ORE 15:00/17:00 Relatore: Dott.ssa Grazia Zeppa

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