Perché il legislatore ha mantenuto in vigore la soggettività passiva in via mediata per i servizi di rete?
La risposta l’ha fornita il tribunale di Piacenza con la sentenza 207/2025 pubblicata il 6 maggio scorso, nel contenzioso Cup promosso da una primaria compagnia telefonica, nel quale è stata affrontata la tematica della cosiddetta soggettività passiva in via mediata, introdotta dal legislatore nel comma 831 della Legge 160/2019 grazie al primo emendamento disposto alla disciplina Cup ad opera della legge 178/2020.
Il giudice piacentino ha respinto la domanda di annullamento dell’avviso di accertamento emesso dal Comune per tramite della sua concessionaria Cup che ha appoggiato le sue basi proprio sul principio della soggettività passiva in via mediata riconosciuta a carico della primaria corporate telefonica.
Nel respingere il ricorso il giudice ha espresso una serie di motivazioni ordinate per punti (13 complessivamente) che di fatto sposano totalmente la linea tenuta da chi scrive fin dalla prima applicazione del canone nel 2021.
Il giudice ha offerto, con chiarezza di linguaggio, una ricostruzione ineccepibile di quella che è stata la volontà del legislatore anche alla luce degli interventi normativi e interpretativi fatti rispetto al testo originario del comma 831. Di seguito quindi si riportano i 13 punti che non necessiterebbero di ulteriore commento:
1. È dato pacifico fra le parti che V. non utilizza nel Comune di Podenzano una rete di telecomunicazione propria ma si avvale, per il servizio offerto ai propri clienti, della rete di T.
2. Pertanto, ai fini del decidere, è necessario analizzare la normativa in relazione al criterio della cosiddetta “occupazione mediata” al fine di individuare se, nel caso di specie, sussista o meno la soggettività passiva in capo alla V.
3. L’articolo 1 comma 831 della legge n. 160/2019, nella sua formulazione originaria prevedeva che per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria (omissis);
4. La formulazione oggi vigente, a seguito della modifica ad opera della legge n.178/2020, prevede che per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria (omissis);
5. Con l’articolo 5 comma 14 quinquies del Dl 146/2021, il legislatore ha dettato una norma di interpretazione autentica stabilendo, per quanto qui rileva, che ..a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita.
6. La norma che ha introdotto la cosiddetta soggettività passiva mediata, letta alla luce dell’intervento di interpretazione autentica, va intesa nel senso che l’esclusione dalla debenza del canone non è generalizzata ma esclusivamente dedicata a quei settori in cui è prevista una separazione fra i titolari delle infrastrutture ed i titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, previsione riferibile a quei settori - come quelli del gas e dell’energia elettrica - in cui la normativa di riferimento impone una netta separazione tra l’attività di distribuzione e quella di vendita, lasciando per il resto inalterata l’originaria previsione.
7. Diversamente argomentando, infatti, non si capirebbe la ragione per cui il legislatore abbia inteso mantenere in vigore la previsione introdotta dalla legge n.178/2020, di debenza del canone da parte sia del diretto intestatario dell’infrastruttura che di tutti coloro che anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione ne fanno utilizzazione, accanto a quella di interpretazione autentica che invece riserva la soggettività passiva del canone al solo concessionario dell’infrastruttura.
8. La ratio della norma di interpretazione autentica, dunque, va ricercata nella peculiare caratteristica del sistema che opera per le imprese di distribuzione del gas e dell’energia elettrica dove le società titolari dei contratti di vendita non utilizzano, neppure in via mediata, la rete di distribuzione della materia prima ai clienti finali limitandosi solamente alla commercializzazione del prodotto.
9. Per il servizio di telefonia, come quello in esame, l’operatore telefonico non si limita alla mera commercializzazione del servizio ma fa uso, seppur mediato, della rete infrastrutturale di T. collegandovisi mediante i sistemi descritti nell’atto di citazione (pagine 8, 9 dove è descritto il tipo di connessione e le modalità di accesso alla rete come distribuzione Bitstream Nga e L’operatore (V.) “affitta” l’intera tratta che va dal Pdi alle abitazioni dei clienti, indipendentemente dall’architettura posta “a valle” della centrale (Fttc).. sia nel caso di Fttc che di Ftth la fibra ottica trasporta il traffico di tutti gli operatori, separato tramite l’uso delle Vlan (Virtual Lan).)
10. Peraltro nel criterio di materialità dell’uso dell’infrastruttura altrui deve intendersi incluso anche quello con modalità virtuale considerata l’evoluzione tecnologica nel campo della telefonia.
11. Ne consegue, da tutto quanto precede, che V. non possa essere considerata al pari di una mera società di commercializzazione di prodotti telefonici ma, diversamente, vada ritenuta un operatore telefonico che si avvale, nel caso di specie, in via mediata di infrastrutture del concessionario T., si che la stessa rientra nella previsione di cui all’articolo 1 comma 831 della legge n. 160/2019, così come modificato dalla legge n.178/2020, e deve essere ritenuto soggetto passivo ai fini del Cup.
12. Del resto, la mancata produzione del contratto intercorso fra V. e T., non consente di apprezzare se nel prezzo di concessione sia incluso anche il costo del Cup come pare adombrare parte attrice.
13. Le spese di giudizio, atteso il documentato contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione delle norme esaminate e l’assenza di specifici chiarimenti di legittimità, meritano integrale compensazione fra le parti.
Non si può ignorare come il tribunale di Piacenza abbia colto nel segno quando ha scritto al punto 7, analizzando la posizione sostenuta dalla compagnia telefonica, che non si capirebbero la ragione per cui il legislatore avrebbe inteso mantenere in vigore la previsione introdotta dalla legge n.178/2020, di debenza del canone da parte sia del diretto intestatario dell’infrastruttura che di tutti coloro che anche in via mediata la utilizzano.
Ed è così. Non possiamo ignorare come sia tuttora in vigore la disposizione che individua le compagnie telefoniche responsabili del pagamento del canone per le proprie utenze attive. La rete telefonica è caratterizzata dalla condivisione da parte di più competitor che possono offrire servizi all’utente finale senza una materiale occupazione, ma solo con collegamenti virtuali alle linee, in un mercato caratterizzato dalla libera concorrenza dove convivono soggetti titolari di concessioni per l’occupazione di reti e di soggetti che le utilizzano in via mediata appunto.
Qualunque diversa interpretazione risulterebbe viziata e non fedele al dettato normativo.
Interessante poi il punto 8, dove ha chiarito come la ratio della norma di interpretazione autentica, vada ricercata nella peculiare caratteristica del sistema che opera per le imprese di distribuzione del gas e dell’energia elettrica dove le società titolari dei contratti di vendita non utilizzano, neppure in via mediata, la rete di distribuzione della materia prima ai clienti finali limitandosi solamente alla commercializzazione del prodotto.
È questa la decisiva differenza che caratterizza i diversi settori e che porta ad applicare distintamente i due criteri oggi previsti dalla Legge. L’operatore telefonico non si limita infatti alla mera commercializzazione del servizio ma fa uso, seppur mediato, della rete infrastrutturale. Uso dell’infrastruttura altrui che deve intendersi anche con modalità virtuale considerata l’evoluzione tecnologica nel campo della telefonia.
(*) Docente Anutel
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