Urbanistica

Permessi, niente sanatoria per la piscina non ultimata

Lo ha precisato la Corte di cassazione ricordando che per essere oggetto di un eventuale condono edilizio l'opera deve essere completa in ogni sua parte

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di Giulio Benedetti

Nella dottrina e nella giurisprudenza si discute se la piscina rientri tra le parti comuni dell'edificio in quanto l'art. 1117 c.c. non la contempla : a tal riguardo si invoca , per riconoscere il suo carattere condominiale , la sua menzione all'interno del regolamento, o il suo inserimento nelle parti dell'edificio necessarie all'uso comune. In ogni caso la piscina per essere regolare dal punto di vista edilizi0 , ed essere oggetto di un eventuale condono edilizio,deve essere completata in ogni sua parte. È quanto ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 10022 depositata il 23 marzo.

Il caso trattato
Il giudice dell'esecuzione rigettava l'opposizione all'ordinanza di demolizione , impartita con la sentenza di condanna definitiva, dell'opera abusiva costituita da una piscina abusiva completa di un solarium , di spogliatoi e di due sevizi igienici.

I ricorrenti proponevano ricorsi in Cassazione lamentando l'ingiustizia dell'ordinanza perché:- le opere non erano state completate , per l'assenza del rivestimento della piscina, e quindi non erano demolibili; - non era puntuale il richiamo del Tribunale sull'inapplicabilità del condono edilizio all'opera in esame che riguardava opere interne e non la costruzione di nuovi edifici residenziali; - le residue opere (solarium , spogliatoi, 2 wc), sono opere minori a cui si applica il condono edilizio , rilasciato ai sensi dell'art. 32 del Dl n. 269/2003, dal competente comune.

La sentenza della Corte di Cassazione.
Il Giudice di legittimità (sent. n. 10002/2022) rigettava i ricorsi, poiché sosteneva l'erronea l'affermazione dell'irrilevanza del rivestimento della piscina secondo la giurisprudenza della Corte per cui la realizzazione a rustico del manufatto, rilevante per l'assoggettamento temporale al condono edilizio, necessita il completamento della copertura e dei muri perimetrali ( C. Cass. Sent. n. 13641/2019; n. 28233/2011).

Invero l'ultimazione di una piscina richiede la sua utilizzabilità, la quale necessita il rivestimento interno. Per la Corte di cassazione, come affermato logicamente dal Tribunale, non può essere utilizzata una piscina natatoria sprovvista di copertura e di rivestimento, poiché non si tratta della semplice mancanza di alcune finiture che non impedirebbero la sua concreta utilizzazione. Quindi il giudice di legittimità afferma il principio per cui una piscina natatoria priva di copertura e di rivestimento è equiparabile ad un semplice, inutilizzabile al fine della balneazione.

Le altre opere edilizie (il solarium, gli spogliatoi e i due wc) sono state escluse dal condono edilizio rilasciato dal comune e non appaiono opere di minore rilevanza o di mera manutenzione straordinaria o di restauro, poiché sono opere nuove, realizzate in epoca successiva, come evidenziato dalla stessa prospettazione dei difensori.

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