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Servizio idrico integrato, la Consulta «promuove» l'affidamento al gestore unico d'ambito

La Corte costituzionale ha sancito l'incostituzionalità di alcune disposizioni di una legge regionale siciliana

di Stefano Pozzoli

È il servizio idrico integrato (SII) il tema su cui si esprime la Corte costituzionale, con la sentenza n. 231 del 6 novembre 2020, sancendo l'incostituzionalità di alcune disposizioni di una legge regionale siciliana ed enunciando, al tempo stesso, dei principi che certo vanno al di là del caso particolare e che ribadiscono la necessità di arrivare a una «unicità della gestione» del SII a livello di ambito, senza eccezione alcuna.

In breve la vicenda: l'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale siciliana 16/2017 prevedeva che l'Ente Acquedotti Siciliani (Eas) in liquidazione provvedesse alla riconsegna degli impianti e delle reti idriche al Comune o al consorzio dei Comuni interessati, ai quali veniva perciò demandata «la gestione, con oneri a carico della tariffa del servizio idrico integrato, sino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19». Un affidamento in teoria temporaneo ma che, come insegna l'esperienza, avrebbe potuto durare degli anni.

Per la Corte costituzione questa legge regionale, però, si pone in evidente contrasto con alcune disposizioni del Codice dell'ambiente, in particolare, con l'articolo 147, comma 2, lettera b), che sancisce appunto il principio di unicità della gestione del SII nell'ambito territoriale ottimale escludendo la possibilità delle gestioni comunali, salvo le eccezioni regolate dal medesimo.

Il principio, si ricorda, è stato introdotto dal Decreto Sblocca Italia (Dl 133/2014), che ha sostituito il concetto di "unitarietà" con quello di "unicità" tra la gestione della rete idrica ed erogazione del servizio idrico. Il decreto, a testimoniare l'urgenza di chiudere il ciclo degli affidamenti, che entro un anno il gestore del SII subentrasse agli altri gestori operanti nel medesimo ambito territoriale (articolo 172 del Codice), dando così concretezza al percorso avviato.

Non a caso la Corte costituzionale ricorda proprio l'articolo 172 della disciplina nazionale che, regolando le «gestioni esistenti», prescrive l'avvio della procedura di affidamento del SII al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015 e prevedendo poteri sostitutivi del Presidente della Regione e, se del caso, del Presidente del Consiglio dei ministri.

A oggi, come noto, non sono state completate le procedure di affidamento della gestione del SII solo in alcune regioni del Mezzogiorno, tra cui appunto la Sicilia, e il Governo sta sollecitando con sempre più insistenza la conclusione di questo percorso di "industrializzazione", che è stato avviato dalla legge Galli del 1994 e che non si è ancora perfezionato.

Nell'arco di questo lungo periodo di tempo, però, molti passi avanti sono stati effettuati. Dalla definizione degli ambiti territoriali ottimale (iter conclusosi nel 2017), fino alla loro razionalizzazione (dai 91 del 2003 ai 62 attuali secondo il Blue Book 2019 della Fondazione Utilitatis). Manca oggi l'ultimo tassello, ovvero quello di arrivare ad affidamenti di ambito in tutte le regioni italiane.

La Corte costituzionale, con questa sentenza, conferma e dà impulso alla scelta strategica del legislatore nazionale, che si fonda su un modello di gestione di natura industriale, su una dimensione razionale degli ambiti territoriali ottimali e, appunto, su una gestione "unica" del servizio, ribadendo la sua scelta: «questa Corte "ha chiarito che la disciplina diretta al superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche, con l'assegnazione a un'unica Autorità (…), è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, essendo essa diretta ad assicurare la concorrenzialità nel conferimento della gestione e nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio"».

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