Fisco e contabilità

Spese di rappresentanza, fondo pluriennale vincolato e gestione entrate tributarie: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Spese di rappresentanza
L'inclusione delle spese di rappresentanza in un regolamento non è sufficiente a legittimarle, occorrendo, in ogni caso, che esse siano inerenti ai fini istituzionali dell'ente. La magistratura contabile ha ripetutamente chiarito che costituiscono spese di rappresentanza «quelle fondate sulla esigenza dell'ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali». Una spesa di rappresentanza è legittima ove sussista uno stretto legame con i fini istituzionali e sia necessaria a promuoverne l'immagine o a intrattenere doverose relazioni istituzionali con soggetti esterni; tali spese, pertanto, non devono rispondere a esigenze personali di chi le effettua e devono essere, inoltre, giustificate e documentate in modo rigoroso, indicando analiticamente le finalità istituzionali perseguite e il rapporto di pertinenza tra l'attività dell'ente e la spesa, nonché la qualificazione e la natura del destinatario. Occorre, altresì, la ragionevolezza della spesa, anche in relazione al totale.
Sezione giurisdizionale della Liguria - Sentenza n. 39/2022

Irregolarità gestione Fpv
Il principio della competenza potenziata prevede che il fondo pluriennale vincolato sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. La non corretta determinazione del Fpv - al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio - determina la violazione del principio di veridicità, tenuto conto che il Fondo assolve alla funzione di garantire l'adempimento di obbligazioni «legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria» (sentenza n. 247/2017 della Corte costituzionale) e che, pertanto, la non corretta iscrizione vizia il documento contabile della sua funzione essenziale di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico come ripetutamente affermato dalla Consulta (sentenza n. 184/2016). E' da richiamare l'attenzione sulla necessità di determinare correttamente il Fpv sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste nei richiamati principi contabili.
Sezione regionale di controllo del Veneto - Deliberazione n. 62/2022

Gestione entrate tributarie
É da ritenere indefettibile il principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria, riconducibile ai principi di capacità contributiva (articolo 53, comma 1, della Costituzione) e imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari. Da tali principi discende l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute e della necessità che l'azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario. Deve, dunque, essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta non solo a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari ma anche la non solerte gestione della riscossione degli stessi. Si evidenzia altresì che il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che «le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l'intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.). Pertanto, per tali entrate è escluso il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione».
Sezione regionale di controllo del Veneto - Deliberazione n. 61/2022

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