Fisco e contabilità

Tari, spese legali, debiti fuori bilancio e gestione economale: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Componenti perequative Tari

Le somme derivanti dalle componenti perequative Tari vanno imputate nel bilancio comunale tra le entrate di parte corrente; l’obbligo di riversamento, in quanto obbligazione propria del Comune, non costituisce una partita in conto terzi e deve essere regolato a carico della parte corrente del bilancio. L’imputazione di una posta nel “conto terzi” del bilancio costituisce un’eccezione legale all’obbligo costituzionale di copertura e di equilibrio e solleva dalla copertura della spesa perché consente l’iscrizione di poste che automaticamente pareggiano, in entrata e spesa, nella presupposizione legale che gli oneri di copertura sono assolti da altro soggetto, in quanto a esso si ascrive la funzione che genera spesa. L’eccezione, come emerge chiaramente dall’Allegato 4/2, paragrafo 7, Dlgs 118/2011, riguarda casi in cui l’ente agisce come mero “esecutore di spesa” di altro ente, privo di discrezionalità decisionale. La spesa per la raccolta dei rifiuti accidentalmente pescati è in primo luogo “assimilata”, per legge, a quella dei rifiuti urbani; costituisce pertanto funzione propria e fondamentale dei Comuni. In secondo luogo, è Csea, piuttosto, ad agire per conto dei Comuni che hanno sostenuto spese per rifiuti marini e non il contrario, alla stregua di un mandatario collettivo per legge, che svolge un servizio pubblico di tipo finanziario a scopo solidaristico. Infine (e di conseguenza), l’inadempimento degli obblighi di versamento espone direttamente il patrimonio dell’ente a responsabilità, sia nella forma degli interessi moratori che nella forma dell’eccezione di inadempimento e sospensione del diritto al rimborso.
Sezione delle Autonomie della Corte dei conti - Deliberazione n. 13/2025

Condanna spese legali

In caso di condanna dell’ente al pagamento di spese legali disposta con sentenza esecutiva, l’obbligazione va ricondotta nell’alveo del bilancio, mediante il formale riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a), Dlgs 267/2000, anche qualora l’Ente abbia effettuato accantonamenti nel fondo rischi contenzioso e previsto stanziamenti in bilancio a fronte del possibile esito sfavorevole del giudizio. Il fondo rischi contenzioso assolve infatti a una funzione prudenziale di copertura finanziaria, ma non costituisce di per sé un impegno giuridico, né esime l’ente, tramite il proprio organo consiliare, ad assumere anche la responsabilità deliberativa di tale debito e adottare, eventualmente, le conseguenti azioni giuridiche ed economiche. La procedura di riconoscimento, d’altro canto, impone all’ente anche un momento di valutazione critica sulla vicenda che ha originato il debito: nella deliberazione consiliare, infatti, devono essere esposti i motivi del debito fuori bilancio e, in caso di esito giudiziario sfavorevole, occorre dar conto delle ragioni della soccombenza e accertare se vi siano eventuali responsabilità amministrative. A tal fine, l’articolo 23, comma 5, legge 289/2002 ha previsto la trasmissione obbligatoria della delibera di riconoscimento alla competente Procura regionale della Corte dei conti, affinché vengano svolte le opportune valutazioni in merito a possibili profili di responsabilità erariale. Anche sotto questo aspetto, la deliberazione consiliare di riconoscimento svolge una fondamentale funzione di trasparenza e controllo.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 161/2025

Riconoscimento del debito fuori bilancio

Non è consentito procedere al pagamento delle somme dovute mediante utilizzo diretto delle risorse accantonate in rendiconto, in assenza di un formale impegno di spesa, senza il previo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), del Dlgs 267/2000. Nel caso in esame, la convenzione stipulata con l’associazione ha fatto sorgere in capo all’ente un’obbligazione giuridicamente perfezionata (al momento in cui entrambe le parti hanno sottoscritto l’accordo), sprovvista però della necessaria copertura contabile mediante impegno.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 160/2025

Caratteristiche della gestione economale

Il fondo cassa economale è finalizzato al pagamento delle cosiddette piccole spese, nei limiti di quanto previsto dai regolamenti di contabilità di ogni ente, e che devono essere rendicontate e pagate dall’economo al momento della richiesta, non in un momento successivo. Merita essere ricordato che la giurisprudenza contabile ha riconosciuto la derogabilità del principio in parola (ferma restando comunque l’inerenza della spesa) unicamente per gli esercizi finanziari del 2019-2020 svolti nel periodo emergenziale da Covid-19, mentre - al di fuori di tale momento straordinario - continuano a valere i principi espressi dalla giurisprudenza contabile. E precisamente: che le spese economali costituiscono una deroga rispetto al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti, essendo, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il corretto funzionamento della struttura amministrativa; che tale peculiare modalità di approvvigionamento e spesa, secondo pacifica giurisprudenza, rinviene fondamento nei principi generali in materia di amministrazione e contabilità pubblica, la cui ratio va individuata nella esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso all’ordinario procedimento di spesa potrebbe costituire un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell’azione amministrativa.
Sezione giurisdizionale regionale della Calabria - Sentenza n. 170/2025

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