Appalti

Appalti, il nuovo codice assegna al Rup anche funzioni decisorie e non solo propositive

Nuovi compiti che, a seconda dell'ordinamento della stazione appaltante, richiederanno un adeguamento interno su come gestire la nuova configurazione giuridica

di Stefano Usai

Lo schema del nuovo codice segna un passaggio fondamentale sui compiti/competenze del Rup. Dal nuovo impianto normativo emerge un definitivo superamento della funzione (solo) propositiva del responsabile unico a favore di una funzione decisoria che, a seconda dell'ordinamento della stazione appaltante, richiederà un adeguamento interno su come gestire la nuova configurazione giuridica del Rup.

Il parere
Nel parere espresso dalla commissione emerge – tra le varie indicazioni delle rappresentanze parlamentari - una certa «perplessità» sulla nuova configurazione giuridica del Rup. E in questo stesso, relazione tecnica al codice prende atto che il responsabile unico non è un mero «doppione» del responsabile del procedimento ex lege 241/1990.
Nel documento si legge che «nonostante si sia comunemente parlato di responsabile unico del procedimento, a rigore, viene in rilievo un soggetto responsabile non di un singolo procedimento, ma di una pluralità di procedimenti». E si tratta delle «fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi da realizzarsi mediante contratti pubblici».
La differenza, responsabile del procedimento e Rup, è dovuta non solo alla complessità dell'attività amministrativa ma anche al fatto che a differenza del primo – salvo che coincida con il responsabile del servizio - il Rup è chiamato ad adottare anche provvedimenti a valenza esterna. Si pensi al provvedimento di esclusione ora chiaramente assegnato a questo soggetto (allegato I.2 del Codice).
Sulla differenza – tra responsabile di procedimento ex lege 241/90 e Rup - nella relazione tecnica si precisa che l'attività «amministrativa attraverso cui si svolgono le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi pubblici implica» non lo svolgimento di un solo procedimento, «ma di una pluralità di procedimenti, e l'emanazione di altrettanti provvedimenti amministrativi e, talvolta, di comportamenti materiali e atti di diritto privato». Prerogative, che non può appartenere al responsabile del procedimento ex lege 241/90 salvo che questo soggetto non coincida con il dirigente/responsabile del servizio.
L'equivoco concettuale (ovvero l'assimilazione del Rup al responsabile del procedimento), si spiega, è dovuta «alla scelta del nome e poi dell'acronimo R.U.P.». Acronimo che rimane anche nel nuovo codice, pur mutando il nome da responsabile unico del procedimento a responsabile unico del progetto «al fine di sottolineare che il ruolo ricoperto è quello di responsabile non di uno o più procedimenti ma di tutto l'intervento pubblico».

Le funzioni decisorie
L'arricchimento delle funzioni propositive con funzioni autenticamente decisorie emerge nell'allegato I. 2 dedicato ai compiti e requisiti del Rup. Nell'articolo 7 (Compiti del Rup comuni a tutti i contratti e le fasi), comma 2, lettera g) si legge che il Rup «decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare».
Gli estensori, quindi, hanno mutato il verbo rispetto a quanto previsto nelle linee guida Anac n. 3 in cui si legge, invece, che il Rup «propone all'amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare (…)»>. Prerogativa, come anticipato, che richiederà una mediazione all'interno degli enti locali. Mediazione che, inevitabilmente, porterà comunque all'applicazione delle norme generali in tema di procedimento della legge 241/1990 e, precisamente, quanto prevede il comma 1, lettera e) dell'articolo 6 che impone al responsabile del procedimento, che non abbia poteri a valenza esterna, di predisporre una proposta alla firma del "proprio" responsabile di servizio. Solo in questo modo si "ricompone" il sistema come confermato dall'articolo 8, comma 1, lettera g) in cui si precisa che il Rup «adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa».

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