Fisco e contabilità

Parifica conto giudiziale, non può provvedere l'agente contabile

Per garantire l'alterità delle figure e l'effettività del controllo deve avvenire a cura del segretario o, in via residuale, del sindaco

di Marco Rossi

Nel caso in cui l'economo sia anche responsabile del servizio economico-finanziario non può provvedere alla parifica del conto giudiziale relativo alla gestione svolta. Per garantire l'alterità delle figure e l'effettività del controllo il rilascio della parifica deve avvenire a cura del segretario ovvero, in via residuale, del sindaco.

É questa l'indicazione, a cui occorre prestare particolare attenzione, che arriva dalla sentenza n. 174/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Veneto, che si presenta anche di particolare attualità, in considerazione della prossima scadenza dell'invio dei conti giudiziali tramite il sistema Sireco.

Nella pronuncia, infatti, in modo consolidato con i precedenti orientamenti giurisprudenziali, è escluso che possa ammettersi una coincidenza tra la sottoscrizione del conto e attestazione della sua regolarità, dovendo sussistere una necessaria alterità tra i soggetti incaricati dei due compiti.

L'attività di parificazione deve risiedere in capo ad un soggetto diverso dall'agente, essendo estranea alla gestione dell'agente e finalizzata alla verifica della concordanza dei conti con le scritture dell'ente e/o al rilievo di anomalie o circostanze che precludano la chiusura contabile dei rapporti di debito/credito.

Di conseguenza, qualora l'agente contabile sia l'unico dipendente in forza al servizio finanziario (se non addirittura l'unico dipendente amministrativo dell'ente locale) la competenza a rilasciare il visto di conformità va intestata al segretario comunale, in funzione sostitutiva del responsabile del Servizio, in applicazione anche analogica degli articoli 49 e 97 del Dlgs 267/2000, o comunque, in via residuale, al sindaco, quale organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

Oltre a sottolineare tale principio di distinzione la sentenza è interessante anche in chiave sistematica, nella prospettiva di richiamare la rilevanza della fase (appunto) della "parifica", che costituisce una fase imprescindibile e fondamentale ai fini della procedibilità del conto medesimo, che deve basarsi sulle scritture dell' amministrazione o sugli altri elementi in possesso.

La stessa parifica non può esaurirsi in un semplice controllo di coerenza interna del conto rispetto ai relativi giustificativi formati e custoditi dal contabile, essendo finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione è coerente con le risultanze contabili e documentali esterne in possesso dell' amministrazione.

Essa implica la possibilità di svolgere una sorta di controllo incrociato tra i dati contabili forniti dall'agente e quelli ricavabili dalle (distinte) scritture dell'amministrazione, ed ovviamente confrontando la documentazione e le scritture (riepiloghi mensili, ricevute di versamento, ecc.) propedeutiche alla presentazione del conto giudiziale con quanto risultante dalla contabilità dell' ente (reversali d' incasso, versamenti in tesoreria e relative scritture).

L'obbligo legato alla parifica, riprendendo il caso di specie, infine, non può ritenersi assolto né attraverso una mera sottoscrizione «per convalida e attestazione», posto che da tale indicazione non sembra desumersi l'avvenuto svolgimento dell'attività di verifica, né mediante l'allegazione di un documento apparentemente costituito da un estratto del rendiconto dell'ente relativo ai capitoli di "anticipazione" e "rimborso" del fondo economale.

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