Amministratori

Accesso civico, per le «zone amministrative» ad accessibilità limitata valgono le vecchie regole

Se sussiste un «pericolo» di conoscenza indiscriminata, l'ostensione va circoscritta a pochi interessati

di Pietro Alessio Palumbo

La valorizzazione del principio della massima accessibilità nell'ambito del nuovo modo di concepire il rapporto tra cittadini e potere pubblico, improntato alla massima trasparenza e accessibilità dei dati e delle informazioni, certo non comporta che esso possa estendersi fino ad autorizzare una sorta di controllo generalizzato, generico o persino indistinto del cittadino sull'operato dell'amministrazione pubblica. Con la sentenza 4103/2021 il Tar Lazio ha dato uno stop agli abusi, chiarendo che anche dopo l'entrata in vigore delle norme che disciplinano l'accesso civico generalizzato (Foia), permangono comunque «zone amministrative ad accessibilità limitata», per le quali continuano ad applicarsi le rigorose norme d'accesso della legge 241/1990. In altri termini se è vero che è oggi consentito a chiunque di conoscere ogni tipo di documento detenuto da una pubblica amministrazione oltre a quelli acquisibili dal sito web dell'ente, in caso di «pericolo» da conoscenza indiscriminata, l'accesso a quel documento va consentito soltanto a una ristretta cerchia di interessati. Esattamente i titolati all'accesso secondo le «collaudate» regole della legge 241/1990.

Il bisogno di cittadinanza attiva
L'accesso generalizzato va considerato quale estrinsecazione di una libertà e di un bisogno di cittadinanza attiva, i cui limiti devono essere considerati di stretta interpretazione. La disciplina prevista per l'accesso civico generalizzato dispone che questo non sia sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza non deve essere motivata e deve limitarsi a indicare il documento che si intende conoscere. La disciplina dell'accesso civico consente, quindi, ai cittadini di accedere a dati e documenti detenuti dalle amministrazioni anche «ulteriori» rispetto a quelli oggetto di pubblicazione web. Ma vanno salvaguardati gli interessi pubblici e privati coinvolti. Il legislatore nel 2016 pur permettendo per la prima volta l'accesso diffuso alla documentazione in possesso delle pubblica amministrazione, ha voluto segnare i confini oltre i quali l'accesso non è sempre possibile. Per un verso è stata quindi mitigata la possibilità di conoscenza integrale e indistinta di documenti e informazioni introducendo apposite frontiere; per altro verso, è stato «mantenuto in vita» l'istituto storico sull'accesso ai documenti disciplinato dalla legge 241/1990. Anzi il legislatore ha accuratamente evitato di ritoccare la benché minima previsione contenuta nelle funzionanti disposizioni sull'accesso «tradizionale».

Massima dialettica civica, ma anche fair play del cittadino «curioso»
L'istituto dell'accesso civico generalizzato ha ambiti di applicazione molto estesi. E in quanto riferito a dati, informazioni e documenti dell'attività amministrativa, esso non può non prevedere una serie di limitazioni in ragione di faccende sociali o personali che necessariamente vanno protette anche alla stregua della disciplina sull'accesso ordinario ai documenti. Si evince dunque la necessità che l'accesso generalizzato venga utilizzato con correttezza da cittadini, associazioni, organizzazioni varie, tutti protagonisti del nuovo regime di trasparenza; per meglio dire che sia davvero finalizzato a soddisfare il sano bisogno di conoscere l'operato amministrativo e a realizzare il «controllo diffuso» voluto dal legislatore quale «pungolo» alla buona amministrazione. Va evitata però ogni forma di abuso. Le vecchie regole sull'accesso ordinario, ben oleate da anni di giurisprudenza, si rivelano perciò (ancora) preziose.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©