Appalti edili con Soa: sono al netto dell'Iva i 516mila euro
La domanda del lettore e la risposta dell'esperto
La domanda: La legge 51/2022, di conversione del Dl 21/2022 (decreto Ucraina-bis), ha introdotto la norma secondo la quale l'esecuzione dei lavori per i quali è possibile accedere alle agevolazioni fiscali (superbonus 110 per cento, ecobonus, bonus ristrutturazione e altri), se di importo superiore a 516mila euro, dovrà essere affidata alle imprese in possesso dell'attestazione Soa. L'importo di 516mila euro è da considerare al netto dell'Iva? Se il monte lavori è pari a 800mila euro, il committente può sottoscrivere con la ditta esecutrice dei lavori due contratti, uno di importo inferiore ai 516mila euro (in cui rientrano gli interventi previsti dal superbonus) e uno per l'importo eccedente, che rimarrà completamente a carico del committente, senza ricorso alle agevolazioni fiscali?
La risposta dell'esperto: Pur in assenza di specifici chiarimenti da parte dell'agenzia delle Entrate, si ritiene che l'importo dei 516mila euro sia al netto dell'Iva. In base al nuovo articolo 10-bis, introdotto dalla legge di conversione del Dl 21/2022, e in vigore dal 21 maggio 2022, ai fini del riconoscimento del superbonus del 110 per cento, ma anche dei bonus minori (eco e sismabonus, bonus edilizi ordinari e bonus facciate), l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro, relativi a tali interventi, dovrà essere affidata a imprese che dimostrino di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione Soa, rilasciata da una società organismo di attestazione (Soa). Il nuovo obbligo entrerà in vigore il 1° luglio 2023, anche se, dal 1° gennaio 2023, le imprese dovranno dimostrare di avere avviato le procedure per la richiesta di qualificazione a una società organismo di attestazione, che provvederà all'emissione del certificato.
La norma fa riferimento all'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro; pertanto, l'importo è da ritenere al netto dell'Iva. Tra l'altro, la prassi in tema di opere pubbliche ha ribadito come il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture sia basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'Iva, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Ciò anche per scongiurare disparità di trattamento in favore di imprese che eventualmente possono operare in regimi agevolati (per esempio i contribuenti forfettari). Si evidenzia, inoltre, che, ai fini della determinazione del plafond dei 516mila euro, non rilevano gli importi che riguardano l'attività di progettazione e servizi eventualmente affidati all'impresa. Per quanto riguarda l'affidamento a più soggetti dei lavori o l'affidamento in subappalto, il limite dei 516mila euro va riferito al singolo contratto o subcontratto.
Di conseguenza, se l'importo delle singole lavorazioni non supera tale soglia, le imprese esecutrici non dovranno essere qualificate. Pertanto, nel caso in esame, a fronte di importi di lavori pari a 800mila euro, il committente può sottoscrivere con la ditta esecutrice due contratti, uno di importo non superiore a 516mila euro, in cui rientrano gli interventi previsti dal superbonus, e uno per l'importo eccedente, che rimarrà completamente a carico del committente, senza ricorso (o anche con ricorso) ai bonus edilizi (anche minori, diversi dal 110 per cento).