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Compensazioni prezzi, ecco come formulare l'istanza da inviare alla stazione appaltante entro il 27 maggio

Il testo della circolare Mims. Pronto il fac-simile dell'Ance da inviare alla committenza. Via alla piattaforma on line per le committenze. La questione dei giustificativi

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di Massimo Frontera

(articolo rettificato alle ore 15:50)
Partita l'operazione compensazioni. L'intero corredo dei strumenti necessari all'operatività è stato fornito dal ministero delle Infrastrutture. Dalle ore 12:00 di oggi, 13 maggio, è operativa la piattaforma per le stazioni appaltanti mentre le imprese possono, sempre a partire da oggi e fino al 27 maggio, inviare le istanze alle committenze. Il termine di legge (Dl 73/2021) è perentorio e le istanze inviate oltre la scadenza fanno perdere il diritto al riconoscimento della compensazione. Le stazioni appaltanti dovranno utilizzare la piattaforma per compilare a loro volta la richiesta di accesso al fondo - entro il 27 giugno 2022 - con una procedura un po' macchinosa. «Le richieste - si legge sempre nelle istruzioni del Mims - devono essere compilate nella piattaforma, scaricate, firmate digitalmente dal legale rappresentante (o dal delegato) della Stazione appaltante ed inviate all'indirizzo PEC protocolloistanze@pec.mit.gov.it». La piattaforma prevede inoltre la pubblicazione di risposte a eventuali Faq.

Come si diceva, sulla gazzetta del 12 maggio è stato pubblicato il Dm Mims 4 aprile 2022 con le rilevazioni di 54 voci di materiali edili per i quali si è registrato un incremento di oltre l'8%. Incremento che è quasi sempre a due cifre e che in un caso è stato di oltre il 113,85%. L'altro documento operativo di riferimento è la circolare Mims dello scorso 25 novembre, indirizzata alle stazioni appaltanti, con la procedura per eseguire il calcolo delle somme da liquidare a compensazione per gli incrementi dei materiali avvenuti nel secondo semestre 2021.

Infine, l'Ance, ha messo a disposizione del proprio sistema associativo il fac-simile dell'istanza da inviare alla stazione appaltante a partire da subito e non oltre il 27 maggio prossimo. L'stanza di compensazione (articolo 1-septies del decreto legge n.73/2021, convertito con la legge n.106/2021 come modificato dall'articolo 1, comma 398 e comma 399 della legge 31 dicembre 2021, n. 234), sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, va indirizzata alla stazione appaltante, all'attenzione del Rup, del direttore dei lavori e dell'eventuale collegio consultivo tecnico. Nell'istanza vanno ricordate alla committenza le coordinate principali della gara (come la data di offerta, l'oggetto dell'appalto e il valore contrattuale). L'impresa attesta di aver subito un «ingente pregiudizio economico» a causa di incrementi di costo dei materiali «in alcun modo prevedibili al momento di presentazione dell'offerta, oltre ogni ipotizzabile alea contrattuale, che esula dalle normali fluttuazioni del mercato». L'operatore attesta pertanto l'esistenza dei «presupposti per l'applicazione delle suddette disposizioni normative, così come esplicitati dalla Circolare Mims del 25 novembre 2021».

Segue la lista delle lavorazioni eseguite - eventualmente non ancora contabilizzate e/o annotate nel periodo 1 luglio-31 dicembre 2021 - con l'idicazione del costo complessivo e, infine, l'indicazione delle compensazioni complessivamente maturate, «fatto salvo ogni ulteriore diritto». L'istanza si chiude con l'invito di liquidare le somme a compensazione, chiedendo infine «di essere convocata per il confronto necessario a concludere la procedura di cui trattasi nel più breve tempo possibile». Alla compensazione non si applica l'istituto della riserva. Le somme da liquidare vanno poi scontate da eventuali compensazioni precedentemente accordate. Infine, la compensazione non è inoltre soggetta al ribasso d'asta.

C'è poi la questione dei giustificativi. L'Ance ricorda che le compensazioni relative al secondo semestre 2021 beneficiano di alcuni chiarimenti relativi ai giustificativi da allegare alle istanze, che però sono citate solo dal Dm prezzi 30 settembre 2021 mentre il recente Dm 4 aprile 2022 non ne parla. Secondo l'Ance, queste analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, prodotte dagli appaltatori, «potrebbero essere richieste dalle stazioni appaltanti al più nella fase di accesso al 'Fondo compensazioni', e sempre a condizione che non ne dispongano di proprie».

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