Corte conti, «no» alla concessione gratuita dell'immobile comunale senza una motivazione esaustiva
Concretizza un'ipotesi di depauperamento delle ricchezze della collettività amministrata
La concessione in uso gratuito di un immobile pubblico, non generando un'entrata, concretizza un'ipotesi di depauperamento delle ricchezze della collettività amministrata e per questo intacca il principio di buona amministrazione. Lo afferma la sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti con la deliberazione n. 109/2022.
L'uso privato
È stato posto alla sezione un quesito sulla interpretazione della normativa riguardante i canoni a carico dei soggetti che utilizzano beni del patrimonio comunale, relativo in particolare alla possibilità di concederli motivatamente a privati senza la richiesta di un canone né del rimborso delle spese per le utenze, allorché realizzino scopi sociali senza finalità lucrativa, cioè senza chiedere un compenso ai cittadini e con servizio aperto a tutti. Nel caso di specie si tratta di spazi pubblici da concedere a medici convenzionati con il sistema sanitario regionale per gli ambulatori appartenenti ai comuni, nei quali però vengono svolte anche visite private a vantaggio di utenti non appartenenti al novero dei mutuati. Nel parere, la sezione Veneto non ha dubbi di sorta nel confermare che lo scopo del patrimonio disponibile è quello di produrre reddito e, di conseguenza, la concessione in uso gratuito di un immobile pubblico costituisce, in via generale, un utilizzo non coerente con le finalità del bene poiché non reca alcuna entrata all'ente. Inoltre, posto che quest'ultimo è tenuto a improntare la gestione del proprio patrimonio a criteri di economicità ed efficienza, l'uso gratuito, in assenza dei presupposti di legge, concretizzerebbe una ipotesi di depauperamento delle ricchezze della collettività amministrata in violazione del principio di buona amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.
Le condizioni
Affermano i giudici contabili che il patrimonio è uno strumento strategico della gestione finanziaria in quanto espone un complesso di risorse che l'ente è tenuto a utilizzare in maniera ottimale e a valorizzare, in vista del migliore e più proficuo perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Pertanto, la scelta di concessione in uso gratuito di immobili comunali, ivi compresa la mancata richiesta dei rimborsi per le utenze, oltre a rispettare il principio del buon andamento e la pari condizione di tutti gli interessati, può legittimamente esercitarsi solo nei limiti stabiliti dalla legge ed «è ammissibile solo nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico, ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcuno scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni, unitamente alla compatibilità finanziaria dell'intera operazione posta in essere».
Con questo la sezione non esclude che l'amministrazione possa concedere in uso gratuito propri beni immobiliari, quale forma di sostegno e di contribuzione indiretta nei confronti di attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali a vantaggio dei cittadini. Tale scelta però – conclude – «comporta una attenta valutazione comparativa tra i vari interessi in gioco, che dovrà risultare da una chiara ed esaustiva motivazione del provvedimento».