Urbanistica

È lottizzazione abusiva anche la modifica di manufatti illeciti sull'area rurale

La Cassazione penale: non rileva il presunto mancato impatto su un tessuto urbanisticamente già modificato

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di Massimo Frontera

«La sovrapposizione di opere nuove abusive ad altre opere già oggetto di pregressi abusi privi di condono in una zona sottoposta anche a vincoli ambientali e paesaggistici», configura la realizzazione di una lottizzazione abusiva, che giustifica il provvedimento di confisca. Così la Corte di Cassazione penale nella sentenza n.4601/2023, depositata lo scorso 3 febbraio. I giudici della Quarta Sezione penale hanno giudicato l'appello di un conduttore di un agriturismo nel territorio di Sorrento, nella cui area di proprietà sono state realizzate varie strutture che hanno di fatto sostituito l'iniziale funzione agricola con quella residenziale.

Nello specifico sull'area, adeguatamente spianata, è stata realizzata una rete viaria al servizio di collegamento tra miniappartamenti, anch'essi realizzati abusivamente, e il ristorante, realizzando, in sostanza, «impianti tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano e di un complesso turistico residenziale». Pertanto, la Corte ha respinto la richiesta dell'appellante di sostituire - in nome del requisito della proporzionalità - la confisca con misure meno restrittive, come la demolizione delle sole opere legate all'attività lottizzatoria, essendo l'area occupata anche da manufatti legittimi, spazi non interessati alla lottizzazione, edifici condonabili e funzioni legate all'attività agrituristica.

Questo argomento è stato respinto dai giudici della Quarta Sezione in ragione del fatto che «tutte le opere descritte erano congiuntamente e intimamente collegate nonché funzionalmente e reciprocamente indispensabili al fine della concretizzazione della struttura turistico-ricettiva realizzata con l'abusiva lottizzazione. Ragion per cui la confisca è da ritenersi del tutto proporzionata» e non ritenendo «possibile né ridurla di estensione né applicare sanzioni meno gravi».

«Trattasi, infatti - conclude la sentenza - di lottizzazione abusiva realizzata in zona agricola, sottoposta a vincolo assoluto di inedificabilità, effettuata mediante la sovrapposizione di opere nuove abusive ad altre opere già oggetto di pregressi abusi privi di condono, in una zona sottoposta anche a vincoli ambientali e paesaggistici, in assoluto e reiterato spregio della normativa».

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