Gli incentivi da condono edilizio sono fuori dai limiti del salario accessorio
Alla recente apertura della Sezione delle Autonomie sugli incentivi tecnici (deliberazione n. 6/2018), risponde la Sezione della Toscana (deliberazione n. 70/2018) sugli incentivi da condono edilizio, anche questi ultimi da lasciare fuori dai vincoli del non superamento degli importi stanziati nell'anno 2016 (articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017). Si allargano così le maglie per la crescita del salario accessorio dei dipendenti pubblici.
Il dubbio del Comune
Il sindaco di un Comune toscano ha chiesto un parere ai giudici contabili sulla possibilità di tenere esclusi dai vincoli di crescita del salario accessorio, secondo l'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, anche i compensi provenienti dal condono edilizio che si intenderebbe corrispondere al personale dell'ufficio tecnico per lo svolgimento dell'istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione edilizie in sanatoria ancora giacenti. La possibilità di esclusione, a suo tempo, era stata ritenuta possibile dalla Sezione Veneto (delibera n. 31/2013) anche se a riferita a un altro vincolo contenuto nell'articolo 9, comma 2-bis, del Dl 78/2010. D'altra parte, evidenzia il sindaco, si rientrerebbe anche in questo caso nel perimetro degli incentivi tecnici che recentemente la stessa Sezione delle Autonomie ha ritenuto di escludere dai vincoli del salario accessorio.
Le indicazioni del collegio contabile
In via preliminare il collegio contabile ha rilevato una analogia con i precedenti vincoli di crescita del salario accessorio evidenziati dal sindaco, inoltre, gli incentivi corrisposti al personale dipendente per l'evasione delle pratiche di condono edilizio afferiscono a voci retributive eventuali e variabili, non aventi carattere fisso e continuativo. D'altra parte, la stessa legislazione di riferimento (articolo 2, comma 49, della legge 662/1995) offre la possibilità di esternalizzazione mentre, se attribuita ai dipendenti, deve essere svolta fuori dall’orario di lavoro in base all'articolo 32, comma 40, del Dl 269/2003 secondo cui «Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario». Contribuisce alla loro esclusione dai vincoli del salario accessorio, pertanto, anche lo speciale vincolo della loro destinazione a spese di investimento (nel titolo IV dell'entrata e nel titolo II della spesa) con la conseguenza che il fondo previsto per le spese di personale risulta alimentato dalle stesse solo in senso figurativo poiché, in concreto, destinate a finanziare direttamente gli incentivi ai tecnici che hanno espletato l'istruttoria. In conclusione il collegio contabile toscano ritiene che anche questi incentivi possano essere considerati esclusi dall'applicazione del vincolo stabilito dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.
Pur se non previsto espressamente dalla normativa, a differenza degli incentivi tecnici, sono da considerarsi esclusi, dalla remunerazione, i dirigenti che secondo l'orientamento applicativo ARAN AII_125/2014 in quanto non espressamente previste nelle eccezioni derogatorie del contratto collettivo nazionale.
La delibera della Corte dei conti Toscana n. 70/2018