Amministratori

Il nodo vincoli sugli aiuti per i Comuni più in crisi

Da chiarire la gestione contabile delle risorse agli enti in deficit strutturale

immagine non disponibile

di Maria Teresa Nardo

Il ministero dell’Interno ha comunicato il 21 aprile la nota metodologica di riparto del fondo per il sostegno agli enti in deficit strutturale (commi 775-777 della legge 178/2020). Si tratta del fondo istituito con l’articolo 53, comma 1, del Dl 104/2020 in attuazione della sentenza 115/2020 della Corte costituzionale.

Si tratta di risorse destinate agli enti in pre-dissesto che presentano condizioni socio-economiche particolarmente critiche. Due in particolare gli indicatori utilizzati per definire la povertà dei territori: l’indice Istat di vulnerabilità sociale e materiale (si richiede che sia superiore alla media nazionale) e la capacità fiscale pro-capite (che deve essere inferiore a 495 euro).

Il fondo in sede di prima istituzione è stato finanziato per tre annualità (2020, 2021 e 2022) per un valore complessivo di 200 milioni che gli enti hanno potuto iscrivere nel bilancio di previsione per i tre esercizi. Con la legge 178/2020 è stato invece finanziato solo per due annualità, 100 milioni per il 2021 e 50 milioni per il 2022 anche se non si esclude che in futuro possa essere prevista una copertura per il 2023.

Gli elementi considerati ai fini del riparto sono: l'importo pro capite della quota di debito da ripianare sulla base della popolazione residente a inizio 2020 (valore massimo considerato 500 euro per abitante); il peso della quota da ripianare (somma residua) sulle entrate correnti; il limite massimo di abitanti da considerare quale criterio (gli enti con popolazione superiore a 200mila abitanti sono considerati come enti di 200mila abitanti). Questi criteri hanno bloccato il beneficio per il comune di Napoli a un massimo di 72,1 milioni per il biennio 2021-2022.

Indipendentemente dai criteri utilizzati per il riparto e dalla disparità di trattamento (nel quantum e nel numero di annualità) tra i Comuni beneficiari in sede di prima costituzione del fondo e quelli beneficiari per effetto della legge di bilancio 2021, diversi sono i dubbi che permangono sulla contabilizzazione di queste risorse, sia nel bilancio di previsione sia, soprattutto, in sede di rendiconto.

Il fondo costituisce una entrata da trasferimenti, senza specifici vincoli, che andrà a finanziare le quote di disavanzo da piano di riequilibrio prioritariamente, potrà anche finanziare eventuali disavanzi ordinari? Potrebbe finanziare la quota di disavanzo registrata nei rendiconti 2019 in base all'articolo 39-ter del Dl n.162 del 2019? Oppure essere destinato per la copertura di debiti fuori bilancio o per l'adeguamento dei fondi rischi?
In sede di rendiconto 2021, la somma del fondo che non verrà (o non potrà) essere impegnata e che quindi andrà in economia, costituirà un accantonamento? O sarà un trasferimento vincolato? Un eventuale vincolo in avanzo di amministrazione, potrebbe essere applicato in futuro senza alcun limite secondo la legge 145/2018, commi 897 e 898?
Come è già successo per la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità e del fondo di rotazione, il timore è che le sezioni regionali di controllo possano pronunciarsi in modo difforme e che l'intervento dei magistrati contabili della sezione delle Autonomie possa arrivare in ritardo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©