I temi di NT+L'ufficio del personale

Incompatibilità incarichi, Rsu, licenziamenti disciplinari e incarichi extraistituzionali

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Responsabilità tecnica inconferibile se nell’anno precedente il soggetto ha svolto progettazione

Nel parere del 30 luglio 2025,fasc. 2647/2025, l’Anac (funzione consultiva) ha ritenuto inconferibile l’incarico di dirigente/responsabile del settore tecnico - (anche in base all’articolo 110 del Tuel) - a chi, nell’anno precedente, abbia ricevuto dall’ente un incarico di progettazione. La partecipazione alla selezione può avvenire, ma l’ente è tenuto a verificare inconferibilità/incompatibilità al momento del conferimento dell’incarico, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 39/2013.
Operativamente, è opportuno: inserire autodichiarazioni mirate negli avvisi; controllare gli incarichi retribuiti degli ultimi dodici mesi (albo pretorio, sezione “Amministrazione trasparente”); coinvolgere il Rpct nella fase istruttoria; e prevedere clausole risolutive espresse in caso di emersione successiva della causa ostativa.

Rsu rieletta ad aprile: nessun ricalcolo del monte ore 2025

Il monte ore “di amministrazione” si determina a inizio anno usando due fotografie: le deleghe al 31 dicembre dell’anno precedente e i voti dell’ultima Rsu disponibile. Se la Rsu viene rieletta in primavera, il dato non si ricalcola a metà percorso: i nuovi numeri varranno per l’anno successivo. Per gli uffici del personale questo significa mantenere invariata per il 2025 la ripartizione già comunicata alle sigle e predisporre fin d’ora le schede aggiornate per il 2026, così da evitare contenziosi e conguagli tardivi.
La precisazione arriva dall’Aran con riscontro del 26 agosto 2025 (Protocollo entrata n. 13066 dell’8 agosto 2025), in applicazione dell’articolo 11 del Ccnq 4 dicembre 2017.

Accesso ai concorsi e licenziamento disciplinare

Con la sentenza 12 agosto 2025, n. 974, il Tar Liguria sezione i ha chiarito che la causa di esclusione dai pubblici concorsi prevista dall’articolo 2 del Dpr 3/1957 per chi sia stato «destituito o dispensato» ricomprende ogni cessazione unilaterale disposta dal datore, in primis quella disciplinare. Il Collegio si muove nel solco dell’orientamento secondo cui il licenziamento disciplinare si sovrappone al recesso per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, trattandosi di inadempimenti tali da recidere il rapporto fiduciario.
Sotto il profilo costituzionale, la preclusione è ritenuta proporzionata perché bilancia il diritto di accesso (articolo 51 della Costituzione) con buon andamento e imparzialità (Corte costituzionale, 27 luglio 2007, n. 329). Nel caso concreto il fattore tempo è decisivo: la stessa amministrazione aveva licenziato il candidato pochi mesi prima e un intervallo così breve non è idoneo a ricostruire l’affidamento necessario per l’accesso.

Mancato riversamento di somme per incarichi extraistituzionali non autorizzati

Quando un dipendente svolge attività totalmente incompatibili con il pubblico impiego e trattiene i proventi percepiti, scatta la responsabilità erariale per violazione dell’articolo 53 del Dlgs 165/2001. La regola vale a prescindere dalle sanzioni disciplinari e impone all’ente di attivare diffide al riversamento, recuperi coattivi e, se del caso, verifiche sulle responsabilità dirigenziali per omesso controllo. Nel caso esaminato, un docente ricopriva cariche societarie (amministratore delegato, amministratore unico e socio in altre imprese), con introiti mai restituiti.
Il principio è stato affermato dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Toscana, 14 agosto 2025, n. 99, in un filone che nel 2025 si è in parte discostato dall’impostazione delle Sezioni riunite, 22 gennaio 2025, n. 1/2025/QM/PROC.