Amministratori

Istanze e solleciti, mai scusabile l'indolenza della Pa

In presenza di una istanza del cittadino l'amministrazione è tenuta, sempre, a concludere il procedimento

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di Pietro Alessio Palumbo

È questione di buona amministrazione ma anche di buona fede: in presenza di una istanza del cittadino l'amministrazione è tenuta, sempre, a concludere il procedimento; persino quando ritiene che la richiesta sia infondata, inammissibile, improcedibile o addirittura irricevibile. Mai la Pa può rimanere semplicemente "inerte".

Con la sentenza n. 1283/2022, il Consiglio di Stato ha chiarito che l'obbligo dell'amministrazione pubblica di provvedere sulle richieste dei privati con un atto formale ed espresso corrisponde al canone imprescindibile di civiltà giuridica. Tutto ciò al fine di assicurare la trasparenza dell'azione e dei comportamenti dell'amministrazione e di favorire uno sviluppo equo e imparziale del procedimento amministrativo nel rispetto del modello costituzionale di amministrazione leale e imparziale. La storica legge del 1990 sul procedimento amministrativo trasmette un forte segnale in ordine alla doverosità dell'agire espresso (e motivato) della pubblica amministrazione; collegato al necessario raggiungimento della definizione in senso positivo o negativo di quell'interesse messo in moto dall'atto di impulso del privato cittadino.

In altri termini l'amministrazione a seguito di una istanza non è legittimata a decidere liberamente "se" attivarsi, atteso che il riconoscimento di un potere di agire è direttamente correlato alla funzione strumentale del potere stesso rispetto alla cura dell'interesse pubblico. Il legislatore ha imposto al soggetto pubblico di rispondere alle "sollecitazioni" dei privati stabilendo l'esistenza di un onere che rileva quale attuazione dei principi di correttezza, fluido svolgimento e serietà amministrativa; consentendo inoltre alle parti di tutelare in giudizio i propri interessi a fronte di provvedimenti (ritenuti) illegittimi. E la tutela azionabile dinanzi al giudice non è circoscritta unicamente alla verifica della rispondenza degli atti adottati dalle autorità amministrative ai tipici schemi provvedimentali enucleabili dal sistema normativo; si estende anche alla cognizione delle ipotesi di mera, ingiustificabile "indolenza" dell'amministrazione pubblica.

In ogni caso non ogni atteggiamento omissivo può essere sottoposto alle valutazioni del giudice amministrativo, anzi all'opposto solo quelli che recano di per sé stessi un danno alle finalità che si è prefissato il cittadino radicando un suo interesse concreto ed attuale all'apertura di un incartamento giudiziario. E ciò rende "doverosa" l'azione amministrativa. Nella vicenda l'amministrazione coinvolta pur a fronte dell'obbligo di attivarsi era rimasta sostanzialmente silente dinanzi alle sollecitazioni del privato; lasciandole sistematicamente eluse. Ne è derivato l'ordine del giudice di conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento decisorio preciso ed espresso; e con l'ulteriore avvertimento del potenziale intervento di un Commissario ad acta nel caso di perseverante inattività anche a seguito del provvedimento giurisdizionale.

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