Sindaco responsabile finanziario, la Corte dei conti «ricorda» l'obbligo di deliberare nel preventivo il risparmio di spesa
L'ente deve disporre di un regolamento che preveda l'attribuzione di queste funzioni al primo cittadino
L'ente, in cui il sindaco assume la funzione di responsabile del servizio finanziario, deve disporre di un regolamento che preveda l'attribuzione e, ogni anno in sede di deliberazione del bilancio, documentare con apposito atto l'effettivo contenimento della spesa. A richiamare sulle regole in cui la mancanza di figure professionali nei Comuni porta il sindaco ad assumere il doppio ruolo è la Corte dei conti per l'Emilia Romagna (deliberazione n. 272/2021).
I giudici contabili osservano che, alla luce del principio di separazione dell'azione amministrativa dalla gestione dell'indirizzo politico dell'ente locale, la coesistenza di tale duplice ruolo in capo alla medesima persona (il sindaco) non è conforme all'ordinamento vigente. Ciò in quanto il principio di organizzazione della pubblica amministrazione, introdotto dal Dlgs 29/1993, poi trasfuso nel Dlgs 165/2001 e richiamato dalla legge 15/2009, individua come responsabile dell'azione amministrativa l'organo al vertice della struttura burocratica. Anche dagli articoli 50 e 107 del Dlgs 267/2000 si evince in modo inequivoco che, anche a livello locale, vige la netta distinzione fra atti di indirizzo politico - amministrativo (spettanti agli organi politici) ed atti di gestione (spettanti agli organi burocratici).
Nel nostro ordinamento, una deroga a tale principio è consentita, in ragione delle ridotte dimensioni demografiche del Comune, dall'articolo 53, comma 23, della legge 388/2000. Secondo tale disposizione, gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, ove le relative funzioni non siano state affidate al segretario comunale in base all'articolo 97, comma 4, lettera d), del Tuel, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici, dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Ogni anno, con apposta deliberazione in sede di approvazione del bilancio di previsione, deve poi essere documentato il contenimento della spesa.
A ciò si aggiunge tuttavia, concludono i giudici contabili, che la carenza di una figura professionale con le necessarie competenze tecniche può creare grave pregiudizio alla corretta ed efficiente gestione contabile dell'ente.
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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel