Cariche in società, incentivi tecnici, partecipate e riscossione entrate: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Dipendente pubblico e presidente consiglio di amministrazione
Ai sensi dell’articolo 53, comma 1, Dlgs 165/2001, alcune attività risultano vietate ai pubblici dipendenti. Queste attività sono individuate mediante rinvio all’articolo 60, Dpr 3/1957 che ha disposto, tra l’altro, che «l’impiegato non può (…) accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente». A questo riguardo si rappresenta, con i medesimi intenti, che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che «(l)’incarico di presidente del Cda in una SpA (società avente anche fine di lucro, ergo di attività di natura commerciale in situazione d’incompatibilità assoluta articolo 60, Dpr n. 3/1957) in rappresentanza del Comune, è attività incompatibile per un pubblico dipendente, e l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività lavorativa extraistituzionale rappresenta una condotta gravemente colposa, causativa di danno erariale».
Sezione regionale di controllo della Toscana - Deliberazione n. 83/2025
Tempi di erogazione degli incentivi tecnici
La definizione dei tempi di erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’articolo 45 del Dlgs n. 36/2023 rientra nella discrezionalità e nell’autonomia regolamentare del singolo ente interessato, ferma restando la necessità che la relativa liquidazione sia preceduta dal puntuale accertamento, a cura degli organi preposti, circa l’effettivo svolgimento delle specifiche attività incentivate dalla legge. Sul tempo di pagamento degli incentivi in questione, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti hanno più volte chiarito che, ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa funzionale alla relativa erogazione, risulta rilevante, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, il momento di effettivo svolgimento dell’attività e, conseguentemente, l’esercizio nel quale si prevede che la spesa divenga esigibile.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 120/2025
Compensi amministratori di partecipate in quiescenza
In ordine al divieto di riconoscere compensi agli amministratori di partecipate in quiescenza nel 2024 è intervenuta la norma prevista dall’articolo 12-bis del Dl 63/2024 che ha derogato espressamente all’applicazione dell’articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012 nei confronti dei soggetti pensionati iscritti a ordini professionali che proseguano l’attività – si configura quale lex specialis sopravvenuta. Di conseguenza, a decorrere dal 14 luglio 2024, è legittima la corresponsione del compenso ai soggetti in quiescenza iscritti a ordini professionali che continuino a svolgere l’attività, per incarichi già conferiti anteriormente e ancora in corso. In proposito, in assenza di una previsione legislativa che disponga espressamente la retroattività della norma, deve escludersi la possibilità di corrispondere compensi per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge (14 luglio 2024), valendo per detto periodo il divieto sancito dalla disciplina allora vigente e atteso il regime di gratuità all’epoca previsto.
Sezione regionale di controllo della Puglia - Parere n. 72/2025
Capacità di riscossione entrate
L’Organo di revisione, esercitando la propria funzione di collaborazione con l’organo consiliare previsto dal comma 1, lettera a) dell’articolo 239 del Tuel, è chiamato anzitutto a un’attività di monitoraggio nel tempo che si può articolare non solo nell’esame del trend del Fcde, ma anche nella valutazione di altri indicatori quali, ad esempio: indicatore di velocità di riscossione che misura la capacità di esazione dei crediti dell’ente e che si ottiene calcolando il rapporto tra le riscossioni in c/competenza e gli accertamenti; tasso di formazione dei residui attivi che misura il livello di formazione dei residui attivi per effetto della gestione dell’esercizio considerato e che si ottiene calcolando il rapporto tra la differenza degli accertamenti e le riscossioni in c/competenza e gli accertamenti; tasso di smaltimento dei residui attivi che misura il grado di riscossione dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti che si ottiene calcolando il rapporto tra le riscossioni in conto residui e i residui passivi iniziali e tutti gli altri indicatori di misurazione delle performance delle entrate previsti dall’articolo 18-bis del Dlgs 118/2011. Allorquando dai monitoraggi effettuati sulla riscossione emergano criticità, l’organo di revisione è tenuto a suggerire all’ente di intraprendere percorsi virtuosi improntati a maggiore efficienza.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 63/202