Fisco e contabilità

Spese di viaggio, riscossione delle entrate e agenti contabili: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Rimborso delle spese di viaggio degli amministratori

La prima parte del terzo comma dell’articolo 84 Dlgs 267/2000, ha riconosciuto il diritto degli amministratori al rimborso delle spese di viaggio quando questi ultimi “… risiedono fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente…”. Secondo precedenti orientamenti della giurisprudenza contabile il “capoluogo è il centro abitato di maggiore importanza di una circoscrizione amministrativa (comune, provincia, regione), in cui hanno sede gli organi centrali della circoscrizione”. La scelta del legislatore di impiegare un termine tecnico e circoscritto come “capoluogo”, in luogo della più ampia e omnicomprensiva dizione “Comune”, non appare casuale e va ricondotta alla finalità sostanziale della disposizione. L’articolo 84, infatti, si colloca in un quadro normativo volto a garantire la piena partecipazione degli amministratori all’attività istituzionale dell’ente locale, evitando che la distanza dalla sede comunale si traduca in un ostacolo economico o logistico all’esercizio del mandato. Ne consegue che il diritto al rimborso delle spese di viaggio deve essere riconosciuto non soltanto agli amministratori che risiedono al di fuori del territorio comunale, ma anche a coloro che, pur risiedendo entro i confini del medesimo ente, vivono in una frazione, località o parte del territorio distinta dal capoluogo, inteso nel significato sopra delineato. Compete al Comune, pertanto, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, procedere – attraverso appositi atti interni – alla perimetrazione della parte del territorio comunale che può essere qualificata come “capoluogo”.Sezione regionale di controllo della Toscana - Parere n. 148/2025

Riscossione delle entrate e valore pubblico

Rendere la riscossione più efficiente è un tema di valore pubblico poiché solo la piena effettività delle entrate rende possibile la realizzazione delle politiche pubbliche locali. Risulta, infatti, di immediata evidenza come a minori entrate effettive corrispondano minori servizi sia in termini quantitativi che qualitativi. In molti casi, negli enti con maggiori difficoltà, non può essere nemmeno garantita l’erogazione dei servizi afferenti alle funzioni fondamentali non consentendo nel tempo la continuità amministrativa e costringendo gli amministratori a dichiarare il default (dissesto finanziario) o ad accedere a piani di risanamento forzati nell’ambito dei quali la leva fiscale viene elevata al massimo possibile, pur in assenza di miglioramenti tangibili nell’erogazione dei servizi.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 116/2025

Conti degli agenti contabili dei consorzi di bonifica

Secondo l’ordinanza n. 17489/2025 della Corte di Cassazione non sussiste la giurisdizione del giudice contabile in ordine ai conti resi dagli agenti contabili dei Consorzi di Bonifica, alla luce della loro natura di enti pubblici economici, perché svolgono attività di tipo imprenditoriale (non esclusa dall’equiparabilità dei contributi consortili ai tributi erariali, limitata ad alcuni aspetti, quale quello dell’esazione). Altresì nei confronti dei loro tesorieri dev’essere negata la competenza giurisdizionale della Corte dei Conti, in tema di verificazione dei rendiconti consuntivi, in considerazione della mancanza di un’espressa previsione normativa, dell’irrilevanza, al fine indicato, dell’assoggettamento di detti consorzi a controllo amministrativo e della non assimilabilità dei consorzi medesimi, anche nella disciplina della contabilità generale dello Stato, ai consorzi tra enti locali territoriale. La giurisdizione in tale materia spetta, quindi, al giudice ordinario.
Sezione giurisdizionale regionale delle Marche - Sentenza n. 187/2025

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