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Le verifiche del revisore negli ultimi chiarimenti dell’Inps sui periodi contributivi precedenti al 2005

di Salvatore Seminara (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Con la circolare n. 118/2025, l’Inps introduce significative novità e chiarisce le disposizioni della Legge di Bilancio 2024 per le Pubbliche amministrazioni (articolo 1, commi 131–133 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213). Le disposizioni introdotte mirano a semplificare e risolvere i problemi storici legati ai periodi contributivi precedenti al 2005. Nell’ambito dell’attività di vigilanza periodica in ossequio a quanto previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera c) del Tuel e così come evidenziato dai Principi di vigilanza e controllo del Cndcec (punto 2.10 e 6.3), l’organo di revisione può, laddove lo ritenesse opportuno, effettuare una verifica sulla corretta applicazione delle disposizioni. A tal fine si illustrano brevemente le modalità operative per poter procedere al controllo.

La gestione dei dati retributivi prima e dopo il 2005

Inps ex Inpdap ha introdotto le denunce mensili (EX DMA) come strumento standard per la comunicazione dei dati retributivi e contributivi da parte dei datori di lavoro pubblici da gennaio 2005. Prima di tale data, la trasmissione dei dati avveniva in modi diversi e spesso incompleti. Ciò ha causato un’alimentazione incompleta della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici. In conseguenza delle difficoltà nell’aggiornamento delle posizioni assicurative per garantire il pagamento puntuale delle pensioni e delle altre prestazioni, l’Inps ha adottato criteri mirati principalmente alla liquidazione delle prestazioni stesse.

Da alcuni anni, l’Istituto ha iniziato a verificare la congruità tra gli imponibili inseriti nelle posizioni assicurative individuali dei dipendenti e la copertura contributiva risultante dalle banche dati dell’Istituto.

Quando le retribuzioni imponibili risultanti nelle banche dati non trovano la copertura contributiva, l’Istituto invia delle note di debito per richiedere la regolarizzazione tramite versamento dei contributi.

Per superare tali difficoltà l’articolo 1, commi da 131 a 133 della legge di Bilancio 2024 ha stabilito che l’aggiornamento delle posizioni assicurative tramite invio di flussi telematici di denunce Uniemens\ListaPosPa permette di considerare adempiuti gli obblighi contributivi.

Applicazioni ed eccezioni

Le nuove disposizioni si applicano solo ai contributi relativi a periodi di paga fino al 31 dicembre 2004. Di conseguenza, solamente le denunce mensili che si riferiscono a periodi anteriori al 2005 possono essere utilizzate per regolarizzare la situazione contributiva.

Tuttavia, c’è un’eccezione importante: queste regole non si applicano se, su tali contributi, è già stata emessa una sentenza definitiva (passata in giudicato) entro il 1° gennaio 2024. In questi casi, la situazione non può essere modificata.

È importante notare che l’Inps, una volta ricevute le denunce Uniemens, effettua dei controlli per assicurarsi che i dati siano corretti.

Una volta superati tali controlli, le informazioni contenute nelle denunce andranno a sostituire quelle presenti nelle posizioni assicurative dei dipendenti (paragrafo 5 della circolare Inps n. 118/2025).

Gli effetti sui trattamenti già liquidati – ricalcolo pensioni

La circolare Inps n. 118/2025, al paragrafo 4.1 “Pensioni”, chiarisce gli effetti su trattamenti pensionistici già liquidati nel caso in cui gli importi trasmessi con le nuove denunce Uniemens\Lista PosPa differiscano da quelli utilizzati per la liquidazione delle pensioni.

In questo caso, l’Inps procederà al ricalcolo della pensione, con conseguente aumento o diminuzione dell’importo. La responsabilità per tali rettifiche ricade sul datore di lavoro, ritenuto causa dell’errore di fatto o dell’omissione.

Revoca o modifica in caso di errore o omissione

Le norme indicate nella circolare (punto 4.1 “Pensioni”) prevedono che la revoca o la modifica del provvedimento per errore o omissione sia ammessa entro tre anni dalla data di comunicazione all’interessato. Tali disposizioni sono contenute:

• all’articolo 204, comma primo, lettere a) e b), del Dpr 29 dicembre 1973 n. 1092;

• all’articolo 26, comma primo, lettere a) e b), della legge 3 maggio 1967 n. 315;

Variazioni retributive e pensioni: cosa stabilisce la circolare Inps 118/2025

Nel caso di “Variazioni retributive da cui conseguano pensioni di importo inferiore rispetto a quelle liquidate”, la circolare distingue due fattispecie a seconda che si tratti di:

a) “pensioni provvisorie o pensioni definitive per le quali non sia spirato il termine decadenziale di tre anni di cui al Dpr 1092/1973 o della legge 315/1967, il cui dies a quo coincide con la data di comunicazione all’interessato del provvedimento di pensione;

b) pensioni definitive per le quali sia spirato il termine decadenziale di tre anni, sempre a fare data dalla comunicazione all’interessato del provvedimento di pensione” (Circolare Inps n. 118/2025).

Nel caso di cui alla lettera a, l’Inps procede alla ricostituzione della pensione e chiede la restituzione delle somme versate in eccesso direttamente alla Pubblica amministrazione che ha agito come datore di lavoro.

Recupero delle somme indebite da parte dell’Inps

La norma che prevede il recupero è richiamata anche al paragrafo 17 della circolare Inps n. 47 del 16 marzo 2018. Essa prevede che l’Inps possa recuperare le somme indebite dalle Pubbliche amministrazioni quando l’errore è a loro imputabile, calcolando la differenza tra l’importo erogato e quello effettivamente dovuto, a partire dalla data in cui è stata ricevuta la denuncia UniEmens\ ListaPosPA corretta (Circolare Inps n. 118 /2025).

Calcolo del recupero: metodo storico e metodo prospettico

Nel caso di cui alla lettera b), l’Inps «non potendo più provvedere alla ricostituzione delle pensioni, avvia l’azione di recupero nei confronti delle pubbliche Amministrazioni datrici di lavoro, ponendo a carico delle stesse non solo i maggiori importi già erogati indebitamente, ma, ai sensi degli articoli 2043 e 2049 del codice civile, anche quelli che saranno erogati in misura superiore a quella che sarebbe spettata fino alla data di eliminazione delle pensioni medesime e dell’eventuale nucleo superstite» (Circolare Inps n. 118/2025).

Quindi, nella suddetta ipotesi, l’Inps recupera l’intero importo pagato in eccesso, che si divide in due parti:

1. “Calcolo storico”: la somma degli importi erogati in più dalla data di liquidazione della pensione fino alla data in cui è stata ricevuta la nuova denuncia mensile;

2. “Calcolo prospettico ai sensi degli articoli 2043 e 2049 del Codice Civile”: l’importo che si prevede di erogare in eccesso in futuro, calcolato in base all’età del pensionato e ai coefficienti di trasformazione aggiornati.

Pensioni di importo superiore: come avviene il ricalcolo

La circolare n. 118/2025 stabilisce anche che, nel caso di “Variazioni retributive da cui conseguano pensioni di importo superiore rispetto a quelle liquidate”, occorre prima verificare se sono passati tre anni dalla comunicazione del provvedimento di pensione:

• se le denunce Uniemens\ListaPosPa sono presentate entro i tre anni, l’Inps ricalcola d’ufficio la pensione e liquida gli arretrati al dipendente o ai suoi eredi

• se, invece, sono già passati tre anni, l’Inps non può più procedere al ricalcolo della pensione né liquidare gli arretrati.

La legge di Bilancio 2024 supera il problema della prescrizione dei contributi

Al paragrafo 6, infine, la circolare Inps indica che la prescrizione non costituisce un limite all’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), perché opera nei confronti del diritto dell’Istituto al pagamento della contribuzione.

Per i periodi ante 2005 l’obbligo contributivo è assolto grazie alle denunce Uniemens\ListaPosPa (e queste denunce non sono interessate dalla prescrizione dei contributi).

Quindi, se si applica il comma 131 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, non ci sono interferenze «con le disposizioni in materia di inapplicabilità della prescrizione per le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle Pubbliche Amministrazioni» (circolare Inps n. 118/2025).

(*) Dottore Commercialista Direttivo Ancrel Catania

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Luciano Fazzi – Vice Presidente ANCREL Nazionale

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Andrea Ferri – Responsabile Finanza Locale ANCI/IFEL

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Simone Simeone – Presidente ARDEL

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