Fisco e contabilità

Assunzioni, distaccamenti volontari e contributi a privati: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Assunzioni di personale
La sostenibilità finanziaria rappresenta il parametro finanziario, flessibile e dinamico (costituito dal rapporto tra spese di personale ed entrate correnti) al quale parametrare la capacità assunzionale, di modo che «ove detto rapporto non sia in grado di rendere compatibile l'utilizzo di facoltà assunzionali disponibili (e pertanto non possa ritenersi sostenibile la relativa spesa), anche in chiave prospettica, l'ente dovrà astenersi dall'effettuare le assunzioni programmate». Pertanto, rappresentando la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno assunzione di personale in senso pieno, la stessa sarà possibile entro i limiti di capacità del comune segnati dall'applicazione delle regole appena evidenziate «mentre l'asserita neutralità sul bilancio dei relativi oneri rappresenta elemento che non può acquisire autonoma rilevanza rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa sottesa a quelle regole».
Sezione regionale di controllo della Toscana - Parere n. 82/2023

Distaccamenti volontari dei vigili del fuoco
Nel Dlgs 139/2006 è prevista la possibilità di costituire distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco a cui possono contribuire, con appositi accordi, anche le Regioni e gli enti locali. Si tratta di una norma che si inserisce in un più generale contesto normativo dal quale emerge la possibilità per gli enti locali di concorrere, in diverse forme, agli oneri connessi all'insediamento di presidi e articolazioni di amministrazioni Centrali che esercitano funzioni di sicurezza pubblica. Invece l'articolo 3 del Dl 95/2012, al comma 2-bis, stabilisce che Regioni ed enti locali possano concedere allo Stato, per fini istituzionali, l'uso gratuito di beni immobili di loro proprietà. Per le caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, il successivo comma 4-bis, inserito dall'articolo 1, comma 500, della legge 208/2015, prevede che i comuni possano contribuire al pagamento del canone di locazione di quelle insediate nel proprio territorio di competenza. L'articolo 4 del Dlgs 139/2006, prevede, infatti, quale unica forma di contribuzione da parte dell'ente locale, l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti. Un'interpretazione strettamente legata alla lettera della norma porterebbe, quindi, a escludere, che l'ente possa assumere oneri diversi da quelli indicati. Una lettura dell'articolo 4 che consentisse al Comune di assumere anche l'obbligo di sostenere le spese correnti connesse all'uso di un immobile adibito a Caserma verrebbe ad addossare al Comune i costi di una funzione amministrativa che è esercitata da un'altra Amministrazione e per la quale l'ente locale non ha alcun potere di governo della spesa. La disposizione quindi deve essere interpretata nel senso di escludere la legittimità dell'assunzione di oneri diversi da quelli menzionati dalla norma che, oltretutto, abbiano riflessi di natura economico – finanziaria difficilmente stimabili in un orizzonte di lungo periodo e non soggetti a controllo in quanto connessi a scelte gestionali di competenza dell'Amministrazione Centrale.
Sezione regionale di controllo del Piemonte - Parere n. 41/2023

Erogazioni a privati
Incombe sull'amministrazione, che intenda dare una contribuzione a un privato nei casi consentiti dalla legge, uno specifico onere motivazionale, a comprova della legittimità dell'intervento, da cui emerga adeguatamente l'iter logico posto alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo. Al riguardo la motivazione riveste un ruolo essenziale, dovendo risultare particolarmente pregnante nell'indicare con estrema puntualità le basi di fatto e le ragioni giuridico-contabili che hanno determinato impegni di spesa congrui e determinati in grado di garantire il mantenimento nel tempo degli equilibri economico-finanziari del bilancio e della gestione. Di particolare rilievo risulterà poi l'allegazione e la prova dei presupposti necessari per il raggiungimento delle finalità pubbliche che l'amministrazione intende perseguire con il rilascio delle contribuzioni, nonché la verifica di corrispondenza fra valore degli interventi programmati ed effettiva utilità conseguita dalla comunità locale in termini di fruizione dei servizi ricevuti. In tale contesto l'ente è tenuto, infine, a valutare di non impingere, in concreto, nel divieto di spese per sponsorizzazioni ex articolo 6, comma 9, del Dl 78/2010. Una simile valutazione implica adeguate forme di controllo ex ante, sostanzialmente volte a stabilire se la contribuzione a favore di terzi miri a promuovere esclusivamente l'immagine del Comune oppure a generare un'utilitas per la comunità locale.
Sezione regionale di controllo del Piemonte - Parere n. 40/2023

Verifica fondo contenzioso

La determinazione del fondo rischi esige quindi un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso ad esso afferente (così come, del resto, delle partite creditorie e debitorie tra Ente e società partecipata addirittura, come detto, con una più rigorosa asseverazione: art. 11, c. 6, lett. j, D.Lgs. n. 118/2011). È dunque da escludere un controllo a campione; al contrario la quantificazione del fondo rischi richiede inderogabilmente un'analisi specifica delle singole poste e partite: come si è visto è lo stesso legislatore a richiedere una approfondita e analitica "verifica", che non si limiti all'espressione di un mero giudizio. D'altro canto, la giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto modo di sottolineare, che "la quantificazione del fondo per il contenzioso richiede un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento.", e che, a tale riguardo, occorre dotarsi "di un'apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie".

Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna – Deliberazione n° 45/2023.

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