Fisco e contabilità

Segretari comunali, revisori, comunità energetiche e oneri albo: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Monte salari segretari

Nel cosiddetto “monte salari”, relativo alla retribuzione accessoria dei segretari comunali, devono essere inclusi i cosiddetti diritti di segreteria connessi alle loro prestazioni roganti, mentre devono essere escluse le cosiddette “indennità a scavalco” per prestazioni rese nei confronti di Comuni diversi da quelli partecipanti a una convenzione di segreteria. Le indennità a scavalco percepite dal segretario a fronte delle prestazioni rese, ai sensi dell’articolo 62 del Ccnl, a Comuni diversi da quelli stipulanti la convenzione di segreteria, non possono essere contemplate in quanto (in tale ipotesi) il trattamento economico grava sugli enti locali presso cui l’incarico viene espletato, con la conseguenza che rileveranno esclusivamente sul monte salari di quest’ultimi Comuni, pena l’indebita duplicazione della loro incidenza.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 158/2025

Aumento compensi revisori

Secondo la Sezione delle Autonomie “Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018… è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli articoli 234 e 241 del Tuel, a un rinnovato giudizio circa l’adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal Dm 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere a una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri”, con la precisazione che “L’eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso assunta dall’organo consiliare ai sensi degli articoli 234 e 241 del Tuel”. Sul valore minimo, un richiamo merita, inoltre, la sentenza della Corte d’appello di Milano, sentenza registro generale n. 233/2021 che, in un caso specifico, ha escluso l’adeguamento del compenso nel limite minimo per il revisore di un Comune di una determinata fascia demografica definita dal Dm 20 maggio 2015 quale corrispondente al limite massimo della fascia demografica appena inferiore, in quanto richiesto successivamente alla instaurazione del rapporto professionale e comunque ritenendo anche “che l’esigenza del rispetto del principio dell’equo compenso è stata tenuta in debita considerazione dal citato decreto ministeriale 21 dicembre 2018, in quanto i compensi sono stati aggiornati nei loro limiti massimi, anche al fine di adeguarli alle numerose e articolate funzioni oggi assegnate ai revisori contabili”.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 156/2025

Società e comunità energetica

La decisione del Comune (di ricorrere a una società pe realizzare una comunità energetica) deve essere supportata da un puntuale scrutinio in ordine alla stretta necessità del ricorso al modulo societario per il perseguimento delle finalità istituzionali, che evidenzi, altresì, le ragioni sottese alla scelta di siffatto strumento organizzativo, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Proprio con riguardo alla scelta di taluni comuni di costituire comunità energetiche rinnovabili in forma societaria, la giurisprudenza ha sottolineato che l’esito delle valutazioni dell’ente pubblico in ordine alla stretta necessità dell’attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento della finalità perseguita dall’istituzione deve puntualmente confluire nella motivazione analitica richiesta dall’articolo 5, comma 1, Dlgs 175/2016.Sezione regionale di controllo della Lombardia - Deliberazione n. 157/2025

Iscrizione albo e oneri

Come già indicato in altre pronunce “in base alla legislazione vigente in materia e alla natura dell’attività cui il direttore di una testa giornalistica è preposto (legge 47/48; legge 69/1963), la tassa di iscrizione all’Albo dei Giornalisti costituisce un’obbligazione professionale di natura personale che grava esclusivamente sulla persona fisica che richiede l’iscrizione, ricorrendo i presupposti di legge”. Di conseguenza, la relativa spesa non può mai gravare sulle casse dell’ente e gli importi indebitamente corrisposti a beneficio del sindaco devono essere rimborsati all’amministrazione.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Deliberazione n. 154/2025

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