Appalti

Nuovo codice appalti, spazio al partenariato sociale che attua il principio della sussidiarietà orizzontale

Quest'ambito normativo è contiguo a quello disciplinato dal codice del terzo settore con il quale dovrà essere coordinato

di Corrado Mancini

Il nuovo codice dei contratti pubblici, Dlgs n. 36 del 2023, si occupa anche del partenariato pubblico privato sociale, attuativo del principio della sussidiarietà orizzontale. Con tale previsione normativa si intende dare certezza giuridica a figure negoziali idonee a realizzare interessi generali o attività utili per le collettività territoriali di riferimento, ad esempio per l'uso dei beni comuni.

La norma è contenuta nell'articolo 201 il quale, ai comma 1 e 4, prevede che gli enti concedenti stabiliscano, con atto generale per la conclusione di contratti di partenariato sociale, i criteri e le condizioni, nonché i modi di esercizio del diritto di prelazione dei cittadini costituiti in consorzi e la natura e la misura degli incentivi fiscali previsti per la conclusione di detti contratti, nei limiti di quanto previsto con rinvio a leggi speciali dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e tenuto conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'Autorità di regolazione del settore.

I contratti di partenariato sociale hanno a oggetto una o più delle seguenti prestazioni:

• gestione e manutenzione di aree riservate al verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale destinati ad attività sociali e culturali, ceduti al Comune in esecuzione di convenzioni e di strumenti urbanistici attuativi; sussiste, per la conclusione di tale contratto, il diritto di prelazione dei cittadini, aventi residenza o domicilio nei comprensori ove insistono i beni e le aree, costituenti un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno i due terzi della proprietà della lottizzazione; i cittadini costituiti in consorzio possono beneficiare, altresì, di incentivi fiscali;

• gestione, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade o interventi di decoro urbano e di recupero di aree e beni immobili inutilizzati, per destinarli a fini di interesse generale, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati che, all'uopo, beneficiano di incentivi fiscali direttamente attinenti alla attività svolta dal singolo o dalla associazione, o comunque utile alla comunità territoriale di riferimento;

• compimento di opere di interesse locale, da acquisire al patrimonio indisponibile dell'ente concedente, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati, e a spese di questi ultimi; l'esecuzione delle opere è esente da oneri fiscali e amministrativi, salva l'imposta sul valore aggiunto.

Il successivo comma 2 stabilisce che le parti determinano il contenuto dei contratti di partenariato sociale nei limiti imposti dalle disposizioni previste dalla norma, tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'Anac.

I soggetti che possono concludere i contratti di partenariato sociale sono individuati dal comma 3 nelle microimprese, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. 4, cioè le imprese definite nella raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione europea, del 6 maggio 2003.

Quest'ambito normativo è contiguo a quello disciplinato dal codice del terzo settore, Dlgs 117/2017, che ha razionalizzato il quadro di riferimento per i moduli attraverso i quali le amministrazioni pubbliche e, quelle locali in particolare, possono dare concreta attuazione a forme collaborative, in attuazione del principio di sussidiarietà, con organismi con differente configurazione giuridica, ma connotati dalla caratterizzazione dell'assenza dello scopo di lucro e da particolari regole della propria vita organizzativa, attestati dall'iscrizione nel registro unico nazionale, con il quale, necessariamente, andrà coordinato.

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