Progettazione

Facciate e coperture, raddoppiano le norme (cogenti) per la sicurezza antincendio

In vigore dal 7 luglio 2022 la regola tecnica sulle chiusure d'ambito uscita in Gazzetta. Ma saranno rese cogenti anche le linee guida del 2013. Circolare in arrivo

di Mariagrazia Barletta

È stata pubblicata, e andrà in vigore il prossimo 7 luglio, la regola tecnica di prevenzione incendi per la sicurezza delle facciate e delle coperture degli edifici civili. La nuova norma, che prende il nome di decreto del ministero dell'Interno del 30 marzo 2022, è la prima di un pacchetto di provvedimenti che sarà emanato attraverso circolari e nuovi decreti del ministero dell'Interno. Non sarà la sola norma tecnica a regolare i requisiti che le facciate e le coperture degli edifici civili dovranno avere affinché, nel caso scoppi un incendio, la propagazione delle fiamme, attraverso i loro elementi, sia circoscritta. Difatti, all'ordine del giorno della prossima riunione del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi ci sarà uno schema di decreto che prevede di rendere cogenti le linee guida sulla sicurezza delle facciate del 2013. Dunque, si avranno due riferimenti cogenti e alternativi per progettare la sicurezza di facciate e coperture, ossia delle chiusure d'ambito, da rispettare obbligatoriamente anche in caso di interventi di efficientamento sull'esistente, compresi quelli agevolati attraverso i cosiddetti ecobonus e superbonus. Sono in dirittura di arrivo anche una circolare sulla valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili sottoposti alle nuove norme tecniche e un decreto che andrà ad aggiornare le attuali norme sulla reazione al fuoco (Dm 26 giugno 1984, Dm 10 marzo 2005 e capitolo S1 del Codice di prevenzione incendi).

Il campo di applicazione della Rtv sulle chiusure d'ambito
Quanto alle nuove norme appena pubblicate in Gazzetta ufficiale, queste entrano nel Codice di prevenzione incendi come tredicesima regola tecnica verticale e si applicano agli edifici civili, esistenti o di nuova realizzazione, sottoposti alle norme tecniche del Codice stesso. Dunque, si applicano agli uffici con oltre 300 occupanti, alle strutture ricettive con oltre 25 posti letto, alle scuole con più di 100 occupanti, alle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq, agli asili nido con più di 30 occupanti, alle autorimesse di oltre 300 mq, alle strutture sanitarie soggette a controllo. Si applicherà agli edifici di civile abitazione di altezza antincendio superiore a 24 metri non appena la relativa regola tecnica del Codice andrà in vigore (dovrebbe essere pubblicata a breve in Gazzetta ufficiale). Rientrano nella sfera d'azione delle nuove norme anche i musei, le gallerie, gli archivi e le biblioteche inseriti in edifici sottoposti a tutela e le altre attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco ospitate in immobili tutelati ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

Non solo, le nuove norme vanno lette anche considerando uno dei nuovi decreti che andrà a sostituire il Dm 10 marzo 1998, ossia il cosiddetto "mini-codice" (decreto interministeriale 3 settembre 2021) che andrà in vigore il 29 ottobre 2022. Con l'entrata in vigore delle nuove norme, la Rtv sulle chiusure d'ambito si applicherà infatti anche alle attività civili, che sono luoghi di lavoro e che, non rientrando nella sfera d'azione del "mini-codice", sono sottoposte alle norme del Codice di prevenzione incendi. Va anche ricordato che dal prossimo 29 ottobre, anche tutte le attività, che sono anche luoghi di lavoro, sottoposte alle procedure di prevenzione incendi (di cui al Dpr 151 del 2011) e prive di regola tecnica verticale (ossia di una norma antincendio specifica per quell'attività), dovranno essere progettate con il Codice (si veda l'articolo dell'11 novembre 2021). Anche in quel caso, se si ricade nell'ambito degli edifici civili, bisognerà seguire il nuovo Dm 30 marzo 2022.

Doppia normativa per la sicurezza delle facciate
Attualmente per molte attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco c'è la possibilità di scegliere se seguire le vecchie norme verticali oppure le corrispondenti regole tecniche del Codice. Ciò vale per le scuole, per gli ospedali, per gli alberghi, etc.., e varrà anche per gli edifici di civile abitazione di altezza antincendio superiore a 24 metri non appena sarà in vigore la nuova Rtv del Codice. Dovendo mantenere ancora la doppia possibilità di scelta, e dal momento in cui non è possibile, per una stessa attività, mixare tra nuova normativa del Codice e regole tecniche più datate, la Rtv sulle chiusure d'ambito doveva avere una sua omologa da affiancare alle norme tradizionali, come il Dm 246 del 1987 sulla sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione. Ecco, allora, che le linee guida sulla sicurezza delle facciate (circolare 5043 del 15 aprile 2013) sono destinate a diventare cogenti per le attività soggette a controllo e non rientranti nel campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi. Bisognerà attendere per capire se le linee guida verranno anche aggiornate e allineate ai contenuti della nuova Rtv sulle chiusure d'ambito. L'illustrazione del decreto che renderà cogenti le linee guida del 2013 è all'ordine del giorno della prossima riunione di aprile del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi.

Nuove regole cogenti anche sui «cappotti» finanziati dai bonus
Vale la pena ricordare che nell'intricato contesto delle norme sulla sicurezza delle facciate si insinua anche il Dm 25 gennaio 2019 con il quale sono state rafforzate le misure antincendio da prevedere per la sicurezza delle facciate degli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi. Le norme del 2019 obbligano a valutare i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate con il duplice obiettivo di limitare la propagazione di un eventuale incendio attraverso la facciata e di evitare che, colpite dal calore e dalle fiamme, parti della facciata possano cadere compromettendo l'esodo delle persone e le operazioni dei soccorritori. Tale obbligo persiste anche nel caso in cui si interviene sulla facciata rinnovando più del 50% della sua superficie. In tal caso, il Dm del 2019 attualmente rimanda alle linee guida del 2013, considerandole un utile riferimento. Completato il nuovo quadro normativo di riferimento, bisognerà per obbligo applicare norme cogenti e non più facoltative.

Requisiti di reazione al fuoco
Rispetto alle attuali raccomandazioni della guida tecnica del 2013, diventano più severi i requisiti di reazione al fuoco degli isolanti da utilizzare in facciata (escludendo per il momento le fasce di separazione di cui si dirà più avanti). Attualmente, infatti, la guida tecnica del 2013 raccomanda l'utilizzo di isolanti di classe "B-s3,d0", con alcune eccezioni. Secondo il Dm 30 marzo 2022, invece, i materiali isolanti e i Kit, devono essere del gruppo "GM2" se si supera l'affollamento complessivo di 300 occupanti o se le quote dei piani non superano i 24 metri di altezza. Se si superano i 24 metri e in tutti i casi in cui nell'edificio ci sono persone che ricevono cure mediche (ossia l'Rvita è pari a D1 o D2), i materiali devono essere del gruppo "Gm1". Nel gruppo "Gm1" al momento rientrano (va ricordato che il capitolo S1 del Codice è destinato ad essere modificato) gli isolanti di classe "C-s2,d0" protetti nonché gli isolanti in vista "A2-s1,d0". Fanno parte invece del gruppo "Gm2" gli isolanti protetti "D-s2,d2" e quelli in vista "B-s2,d0". Si considera protetto un isolante abbinato a materiali non metallici incombustibili oppure a prodotti di classe di resistenza al fuoco "K 10" e classe minima di reazione al fuoco "B-s1,d0".

CHIUSURE D'AMBITO, LA REGOLA TECNICA PUBBLICATA IN GAZZETTA

Le fasce di separazione
Lo schema di Dm notificato a Bruxelles era più severo rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta ufficiale. Per le fasce di separazione non si richiede più l'utilizzo di materiali incombustibili (gruppo "Gm0") ma, per quanto riguarda la reazione al fuoco, si prescrive la classe minima "A2, s1, d0". Dunque, in corrispondenza di ogni solaio e di ogni muro, con funzione di compartimentazione, è necessario avere porzioni di facciata, di sviluppo pari almeno ad un metro, costituite da materiali con precisi requisiti. Della reazione al fuoco si è detto, quanto alla resistenza al fuoco, le fasce devono essere costituite da uno o più elementi costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco "E 30 ef" o, se portanti, "RE 30 ef" (il suffisso "ef" indica che la classificazione è resa nei confronti dell'esposizione al fuoco esterno). Riguardo alla classificazione, bisogna prestare attenzione anche al verso di esposizione al fuoco, ossia l'elemento sottoposto a prova deve rispettare i requisiti dell'incendio proveniente dall'esterno.

Disposizioni transitorie
Il Dm 30 marzo 2022 non prevede adeguamenti per le attività che alla sua entrata in vigore risulteranno in regola con le procedure di prevenzione incendi (valutazione dei progetti e Scia) o già progettate secondo le disposizioni del Codice (ciò deve essere comprovato da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti).

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