Progettazione

Facciate e coperture, raddoppiano le norme (cogenti) per la sicurezza antincendio

In vigore dal 7 luglio 2022 la regola tecnica sulle chiusure d'ambito uscita in Gazzetta. Ma saranno rese cogenti anche le linee guida del 2013. Circolare in arrivo

di Mariagrazia Barletta

È stata pubblicata, e andrà in vigore il prossimo 7 luglio, la CHIUSURE D'AMBITO, LA REGOLA TECNICA PUBBLICATA IN GAZZETTA

Le fasce di separazione
Lo schema di Dm notificato a Bruxelles era più severo rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta ufficiale. Per le fasce di separazione non si richiede più l'utilizzo di materiali incombustibili (gruppo "Gm0") ma, per quanto riguarda la reazione al fuoco, si prescrive la classe minima "A2, s1, d0". Dunque, in corrispondenza di ogni solaio e di ogni muro, con funzione di compartimentazione, è necessario avere porzioni di facciata, di sviluppo pari almeno ad un metro, costituite da materiali con precisi requisiti. Della reazione al fuoco si è detto, quanto alla resistenza al fuoco, le fasce devono essere costituite da uno o più elementi costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco "E 30 ef" o, se portanti, "RE 30 ef" (il suffisso "ef" indica che la classificazione è resa nei confronti dell'esposizione al fuoco esterno). Riguardo alla classificazione, bisogna prestare attenzione anche al verso di esposizione al fuoco, ossia l'elemento sottoposto a prova deve rispettare i requisiti dell'incendio proveniente dall'esterno.

Disposizioni transitorie
Il Dm 30 marzo 2022 non prevede adeguamenti per le attività che alla sua entrata in vigore risulteranno in regola con le procedure di prevenzione incendi (valutazione dei progetti e Scia) o già progettate secondo le disposizioni del Codice (ciò deve essere comprovato da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti).

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