Progettazione

Prevenzione incendi, nei luoghi di lavoro «irrompe» il Codice: ecco dove si dovranno applicare le nuove norme

Regole e requisiti più complessi e gravosi dal 29 ottobre 2022 per molte attività produttive, private e pubbliche

di Mariagrazia Barletta

A partire dal 29 ottobre 2022, in molti luoghi di lavoro il rischio d'incendio dovrà essere tenuto a bada utilizzando il Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015), una normativa molto flessibile, evoluta, che sfrutta l'approccio prestazionale, ma anche molto più complessa e corposa rispetto a quella attuale. Il cambio di passo che molti luoghi di lavoro dovranno affrontare per valutare il rischio incendi e per progettare e mettere in atto misure di prevenzione e protezione, è importante. Il passaggio dall'attuale normativa (Dm 10 marzo 1998) al Codice, che per molti luoghi di lavoro si concretizzerà il 29 ottobre 2022, non dovrebbe comportare grandi adeguamenti, ma la normativa del 2015 a cui fare riferimento è molto diversa e senza dubbio più complessa rispetto a quella nata nel 1998, inoltre presuppone che chi la utilizza abbia un bagaglio di competenze molto più ampio.

Dal prossimo 29 ottobre, anche tutte le attività sottoposte alle procedure di prevenzione incendi (elencate nell'allegato I al Dpr 151 del 2011) e prive di regola tecnica verticale (ossia di una norma antincendio specifica per quell'attività) dovranno essere progettate con il Codice. Il cambiamento riguarderà molte attività, nuove ed esistenti, come: i musei oltre i 400 mq (non inseriti in edifici tutelati); i condhotel, gli studentati, i dormitori e le case di riposo per anziani autosufficienti, con oltre 25 posti letto; le palestre, i bowling, le sale bingo, le sale giochi e quelle per scommesse, con capienza superiore a 100 persone o superficie lorda al chiuso maggiore di 200 mq. Sarà obbligatorio utilizzare il Codice anche per i luoghi di lavoro, anche non soggetti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, quando ospitano attività cosiddette «energetiche» elencate nell'allegato al Dpr 151, come i gruppi elettrogeni, gli impianti termici per la produzione di calore, i serbatoi di Gpl e le macchine elettriche fisse. All'attività «energetica» si applicherà la specifica regola tecnica, mentre la restante parte del luogo di lavoro sarà valutata secondo le disposizioni del Codice (o in base alla specifica Rtv, se esistente).

Per i luoghi di lavoro di nuova realizzazione le nuove norme si applicheranno dal 29 ottobre 2022. Quelli esistenti a tale data dovranno adeguarsi non appena ricorrerà l'obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi. Valgono le regole stabilite dal Dlgs 81 del 2008: il Documento di valutazione del rischio (Dvr) va rielaborato in caso di modifiche al processo produttivo o all'organizzazione del lavoro comportanti nuovi rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Il Dvr va riformulato quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità ed anche per esigenze legate all'evoluzione della tecnica, nonché in seguito ad infortuni significativi.

La regola da applicare è semplice: un'attività non classificata a basso rischio d'incendio dal Dm 3 settembre 2021 e non dotata di una regola tecnica specifica (ossia di una regola tecnica verticale), con l'abrogazione del Dm 10 marzo 1998 (ossia dal 29 ottobre 2022), dovrà applicare il Codice. Ad ampliare in modo consistente il campo di applicazione della normativa del 2015, basata su un approccio prestazionale, è proprio il Dm 3 settembre 2021 (detto anche Mini-Codice) che ha stabilito per i luoghi di lavoro (pubblici e privati) le misure tese ad evitare l'insorgere di un incendio, a limitarne le conseguenze nel caso in cui questo si verifichi ugualmente, guidando i datori di lavoro alla messa a punto delle precauzioni da osservare durante il normale esercizio dell'attività. Con la sua entrata in vigore sarà completamente abrogato il Dm 10 marzo 1998. Come ha chiarito la circolare della direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco dell'8 novembre, il Dm 3 settembre 2021 ha esteso il campo di applicazione del Codice «a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche, e, in particolare, a tutti i luoghi di lavoro che comprendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».

Rispetto all'obbligo di utilizzo, il Codice probabilmente avrà anche un impiego più ampio, andando a sconfinare oltre il suo campo di applicazione per interferire con quello del Dm 3 settembre 2021. Il Codice, infatti, dal 29 ottobre 2022 potrà essere utilizzato anche per progettare i luoghi di lavoro e gestirne la sicurezza durante il normale esercizio dell'attività, anche in presenza di un basso rischio (così come definito dal Dm 3 settembre 2021). Si tratta di un'opportunità lasciata aperta nel caso in cui capiti che alcune misure del Dm 3 settembre 2021 non siano di facile applicazione e si intenda superarle facendo affidamento sulla flessibilità del Codice, sfruttando i meccanismi delle soluzioni alternative e della variazione dei livelli di prestazione.

Un luogo di lavoro – va ricordato – si intende a basso rischio d'incendio se non è soggetto a controllo da parte dei Vigili del Fuoco e contemporaneamente è privo di una regola tecnica verticale. Per essere così classificato deve inoltre rispondere a ulteriori sei requisiti: l'affollamento deve mantenersi entro i 100 occupanti, deve avere superficie lorda complessiva non superiore a mille mq, i piani devono essere compresi tra le quote -5 e 24 metri, non devono essere presenti materiali combustibili in quantità significative, non devono essere detenute sostanze o miscele pericolose in quantità significative, infine, non devono essere effettuate lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio. Affinché sia considerato a basso rischio d'incendio, il luogo di lavoro deve soddisfare tutti e sei i requisiti.

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