Amministratori

Rumore, maxi risarcimento in solido del Comune e dei gestori dei locali

L’assenza di danno biologico documentato non è di ostacolo

di Luca Bridi

Risarcimento di 50mila euro in solido da parte del Comune e dei gestori dei locali sottostanti alla famiglia la cui serenità risulta compromessa da immissioni rumorose.È l’importante conferma che arriva da una recentissima pronuncia della Corte d’appello di Milano. La vertenza s’incentra in un ambito urbano dove risiede una famiglia con figli. L’immobile dà le proprie finestre sulla piazza principale ove sussistono esercizi commerciali e plateatici, concessi dal Comune, che producono immissioni sonore moleste intollerabili all’interno della casa.In particolare tali situazioni producevano una lesione del diritto alla salute, previsto dall’articolo 32 della Costituzione, quale diritto non comprimibile, come anche ribadito dall’articolo 41, sempre della Carta costituzionale.

Ribadisce la Corte d’appello di Milano nella pronuncia 72/2023, pubblicata il 12 gennaio 2023, che è perciò legittima l’azione reale per l’accertamento dell’illegittimità delle immissioni e per la realizzazione delle modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le stesse. La stessa può essere cumulata con la domanda verso altro convenuto per responsabilità aquiliana ex articolo 2043 Codice civile, volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale causato.In proposito dalla relazione del Ctu e dai numerosi rilievi fonometrici di Arpa, si rilevava che le immissioni acustiche negli ambienti interni dell’abitazione della famiglia risultavano essere particolarmente gravose.In materia di immissioni il superamento dei limiti di rumore stabilito da leggi e regolamenti che disciplinano le attività produttive è, senz’altro illecito se le emissioni acustiche superano la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica. Ciò a maggior ragione ove si risolvano in immissioni nell’ambito della proprietà del vicino ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità, ai loro effetti dannosi. Pertanto le immissioni devono, per ciò solo, considerarsi intollerabili, ex articolo 844 Codice civile e, illecite anche sotto il profilo civilistico.

Prima il Tribunale di Como (sentenza 312/2019) e ora la Corte d’appello di Milano hanno ritenuto provata la lesione del diritto al riposo e alla vivibilità nel caso in esame. L’assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

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