Appalti

Beni culturali, la Corte Costituzionale promuove il subappalto

Per la Consulta così si garantisce che i lavori vengano eseguiti da chi ha la giusta qualificazione. Ok anche al divieto di avvalimento

di Mauro Salerno

Giusto vietare l'avvalimento ma non il subappalto nei Beni culturali. Con la sentenza n. 91/2022 depositata ieri la Corte Costituzionale boccia conferma la legittimità delle norme dl codice appalti (art. 105 e 146) nella parte in cui non prevedono un divieto di subappalto nel settore dei beni culturali. A sollevare la questione era stato il Tar Molise.

Secondo i giudici amministrativi la ratio del divieto di avvalimento negli appalti relativi ai beni culturali risiede nell'esigenza di affidare l'esecuzione di questi particolari lavori a soggetti muniti di qualificazioni specialistiche, al fine di ottenere le giuste garanzia sulla riuscita degli interventi. A fronte di simile divieto e della sua motivazione, per il Tar Molise, diventa «irragionevole la mancata estensione di un analogo divieto al subappalto, posto che tale istituto, nel confronto con l'avvalimento, offrirebbe meno garanzie di tutela».Una ricostruzione bocciata dalla Consulta. Nella sentenza si spiega come la ratio della norma, che vieta il solo avvalimento nel settore dei beni culturali, è quella di «imporre che le lavorazioni sui beni culturali per le quali è necessaria una qualificazione ad hoc (la Og 2) siano eseguite in proprio da soggetto che ha i prescritti requisiti». L'avvalimento, infatti, non esigerebbe che la prestazione sia eseguita direttamente dall'impresa ausiliaria, «almeno fino a quando essa non diventi subappaltatrice, e quindi esecutrice diretta della specifica lavorazione».

Per converso, la disciplina relativa al subappalto, nel suo coordinamento con quella sugli appalti in materia di beni culturali, offrirebbe una precisa garanzia di tutela dei citati beni, in quanto le prestazioni sarebbero eseguite in proprio dal subappaltatore qualificato e, dell'esecuzione di quest'ultimo, risponderebbe in via diretta lo stesso appaltatore.L'intenzione della norma è assicurare che i lavori vengano direttamente eseguiti da chi abbia la specifica qualificazione richiesta, nonché mezzi e risorse necessari a preservare la categoria dei beni culturali . Di qui la decisione di bocciare il ricorso e confermare la legittimità dell'impostazione del codice appalti.

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