Personale

Nei fondi Pnrr anche il supporto al responsabile unico

Le assunzioni devono essere indispensabili e la scelta connotata da specifica professionalità

di Elena Masini

Si è svolto in questi giorni il webinar organizzato da Anci sulle assunzioni ordinarie e straordinarie per l'attuazione del Pnrr, con la partecipazione del Mef e della Funzione pubblica. L'incontro, che ha registrato un'ampissima partecipazione degli enti, è stata l'occasione utile per fare il punto sulle spese di personale che possono essere poste a carico dei fondi del Pnrr. È questo, infatti, uno dei temi caldi che tiene banco nelle valutazioni che le amministrazioni locali sono chiamate a compiere in questi giorni, in vista dell'avvio di alcuni rilevanti progetti finanziati dal piano (Pinqua, rigenerazione urbana, Mobility as a service, solo per citarne alcuni) e dei tanti altri che prenderanno il via nei prossimi mesi. L'esigenza di rafforzare l'organico per garantire l'attuazione degli interventi nei tempi previsti, rispettando le milestone e i target prefissati, conduce inevitabilmente alla necessità di rafforzare gli organici assottigliati da decenni di limiti al turn over. Ma a che condizioni gli enti possono assumere finanziando la spesa con i fondi del Pnrr?

La circolare n. 4/2022, con cui la Ragioneria generale dello Stato ha fornito le istruzioni operative in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del Dl 80/2021, aveva lasciato molto perplessi gli enti, perché non considerata risolutiva per rompere gli indugi. Da un lato, infatti, la circolare specifica che non possono essere poste a carico dei fondi del Pnrr le spese di personale connesse all'espletamento delle attività ordinarie degli enti o per il rafforzamento delle strutture amministrative, come pure l'assistenza tecnica intesa come attività «di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei Pnrr e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti» (ad esempio l'attivazione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo degli interventi del Pnrr tipiche delle strutture di governance politico amministrativa).

Dall'altro, la circolare ammette la possibilità di finanziare a carico del Pnrr «i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti». Nell'esemplificare le attività che possono essere oggetto di rendicontazione all'Unione europea, il ministero cita gli incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo, commissioni giudicatrici e «altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal Pnrr». È chiaro come, anche prima della circolare, non vi fossero dubbi sulla possibilità di porre a carico dei quadri economici degli interventi finanziati dal Pnrr gli incarichi di progettazione, direzione lavori, commissioni giudicatrici eccetera, posto che tali voci sono espressamente contemplate dall'articolo 16 del Dpr 207/2010 e tradizionalmente presenti nei Qte delle opere pubbliche.

Dubbi invece sussistono sulla possibilità di spesare e rendicontare a carico dei fondi europei le spese di supporto al Rup. La figura, prevista dall'articolo 31, commi 9 e 11 del Codice dei contratti, rappresenta anch'essa una voce del quadro economico di spesa delle opere (voce B8) e secondo le linee guida Anac n. 3/2017 può affiancare il Rup in tutte le fasi dell'opera (dalla progettazione all'affidamento, dall'esecuzione al collaudo). Questa figura di supporto può rientrare tra le «altre attività tecnico operative» ammesse dalla circolare?

Come anticipato nel Quaderno di lavoro Anci (su NT+ Enti locali & edilizia del 14 febbraio) sulle assunzioni e confermato dal Mef in occasione del webinar, le attività di supporto al Rup possono essere finanziate a carico dei fondi del Pnrr. Si tratta di un'importante precisazione che tranquillizza gli enti e spiana la strada verso l'avvio della macchina organizzativa. Tuttavia, ricordano Anci e ministero, affinchè le spese possano essere rendicontabili, è necessario che:
• vi sia una stretta necessarietà dell'assunzione rispetto all'attuazione dell'intervento. Vale a dire che il personale dovrà essere strettamente funzionale alla realizzazione del singolo progetto, per dimostrata carenza di risorse umane già presenti nell'organico dell'ente;
• nel contratto di lavoro a tempo determinato sia espressamente citato il Cup dell'intervento da attuare, con ciò escludendo la possibilità che un unico dipendente possa essere assunto per seguire una pluralità di progetti. Sebbene in linea di principio tale soluzione non risulti vietata, per garantire una corretta rendicontazione occorrerebbe attivare diversi contratti di lavoro e frazionare la spesa sui singoli capitoli dell'intervento, con ciò aumentando i rischi di non vedersi riconosciute le somme;
• la scelta di ricorrere all'assunzione di personale sia supportata da una «robusta motivazione» circa l'indispensabilità della stessa per la realizzazione dell'intervento;
• le persone da assumere siano connotate da una specifica professionalità.

Alla luce di questi chiarimenti, possiamo quindi individuare il discrimine tra una spesa ammessa e una spesa non ammessa nel nesso di correlazione univoca e dimostrata in atti tra l'assunzione e il singolo progetto. Via libera quindi ad assunzioni di personale per attività di supporto al Rup connesse allo specifico intervento già finanziato, mentre restano vietate le spese per attività di supporto al Rup che operano in staff, coprendo in maniera trasversale le esigenze del responsabile del procedimento articolate su una pluralità di progetti. Riteniamo inoltre impregiudicata la facoltà dell'amministrazione di decidere se soddisfare le proprie esigenze mediante assunzioni a termine ovvero mediante l'affidamento di incarichi professionali esterni/appalti di servizi, posto che la forma contrattuale prescelta non modifica la finalità della spesa ma solamente la modalità con cui viene resa la prestazione.

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