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Tetti calcolati sul singolo progetto: ecco le istruzioni Anci sul personale Pnrr

Dall’Anci il quaderno operativo sulle assunzioni extra per gli interventi del Recovery

di Gianni Trovati

Dopo la semplificazione, arriva l’ampliamento. Perché su entità e rapidità delle assunzioni straordinarie dei tecnici si gioca una fetta importante nell’attuazione degli interventi Pnrr negli enti locali, una sfida circondata da una generale preoccupazione sul rischio ritardi.
È questo scenario ad aver ispirato le regole attuative e le istruzioni sul reclutamento nelle amministrazioni locali impegnate nei progetti del Recovery Plan e del Piano complementare, che viaggia in parallelo alle missioni e alle componenti finanziate dal meccanismo comunitario.
L’ultimo capitolo, cruciale, arriva con il Quaderno Operativo che oggi l’Anci pubblica per passare in rassegna «le regole ordinarie e straordinarie per le assunzioni di personale»; e soprattutto per indicare le ricadute di questo intreccio normativo sulle opportunità reali per il rafforzamento della «capacità amministrativa» dei Comuni.
Le istruzioni, va segnalato, sono figlie di un fitto confronto con ministero dell’Economia e Funzione pubblica, che domattina alle 10 animeranno con l’Anci un webinar (su www.anci.it) su tutti questi temi.

Il doppio vincolo

Partiamo, appunto, dal pratico. La prima mossa, che mette a terra le richieste di semplificazione arrivate a getto continuo dalle amministrazioni locali, è stata fatta dalla Ragioneria generale dello Stato con la circolare 4/2022 che permette alle stesse di caricare direttamente sui quadri economici dei progetti Pnrr i costi dei contratti a tempo determinato connessi alle attività di attuazione.

Il vincolo indicato dalla circolare, ricorda l’Associazione dei Comuni nel nuovo quaderno, è doppio, con tetti in valore assoluto e in percentuale che scendono al crescere della dimensione progettuale.

Nei progetti fino a 10 milioni, per esempio, la spesa di personale ammessa al finanziamento comunitario non può superare il 10% del costo totale, a patto però di rimanere entro il massimale da 250mila euro.

Di conseguenza, per un intervento da 2 milioni si può arrivare a sfruttare l’intero 10%, 200mila euro; ma se i milioni del progetto sono 4 occorre fare riferimento al limite assoluto dei 250mila euro, perché l’applicazione del 10% sforerebbe fino a quota 400mila euro.

Il calcolo segmentato

Su questa base si innesta un chiarimento importante portato dalle istruzioni Anci: la base di calcolo va suddivisa per singola progettualità, con la conseguenza che «la spesa di personale ammissibile segue il Cup di ogni singolo intervento ammesso a finanziamento».

Se per esempio un Comune è titolare di quattro interventi nell’ambito della «rigenerazione urbana», i conteggi sui costi attribuibili al finanziamento non devono fondarsi sulla somma complessiva, ma sugli importi di ciascuno dei quattro interventi.

È la matematica a rendere importante questo chiarimento. Dal momento che le quote di spesa di personale scendono al crescere del valore complessivo posto a base di calcolo, lo “spezzettamento” aiuta a far crescere le somme per il personale attribuibili ai quadri economici.

Anche in questo caso può venire in aiuto un esempio didascalico basato sulla tabella dei vincoli contenuta nella circolare 4/2022 della Ragioneria generale.

Se i quattro interventi di rigenerazione urbana del Comune citato prima valgono tre milioni ciascuno, il calcolo fondato sul totale di 12 milioni avrebbe determinato un tetto dedicabile al personale di 600mila euro. Con il calcolo separato per singolo Cup, invece, si può salire fino al milione di euro, attribuendo il massimale da 250mila euro a ciascuno degli interventi.

La platea delle professionalità

È qui l’allargamento più importante che arriva dopo la semplificazione targata Rgs. Ma ce n’è un secondo, relativo alla platea delle professionalità che possono essere finanziate tramite la via comunitaria.

Il riferimento in questo caso è alla circolare 6/2022 della Ragioneria, quella che fra le altre cose ha fissato il confine netto fra le «assistenze tecniche», escluse dalla copertura del Pnrr, e le tipologie invece incluse come i servizi di collaudo, gli incarichi di progettazione o quelli per indagini geologiche o sismiche.

La lista stilata dalla Ragioneria, sottolinea il Quaderno operativo, è «esemplificativa e assolutamente non esaustiva dei profili professionali che possono essere assunti a valere sulle risorse Pnrr dai Comuni in quanto soggetti attuatori». Per cui ad esempio «nulla vieta in definitiva di poter assumere a tempo determinato un istruttore tecnico per attività specialistiche, ad esempio, di istruttoria delle procedure di esproprio previste dal progetto o di autorizzazioni ambientali o paesaggistiche». Il discrimine cruciale è rappresentato dal principio di fondo, che impone di dedicare i finanziamenti comunitari al reclutamento «necessario alla realizzazione, nei tempi previsti, dell’intervento finanziato».

Perché è il calendario di realizzazione degli investimenti ad animare le preoccupazioni crescenti nel governo e nelle amministrazioni locali. Che a questo punto hanno sulla scrivania tutte le istruzioni necessarie a partire davvero.