I temi di NT+L'ufficio del personale

Accesso ai concorsi, stabilizzazione, incarico esterno e idoneità di servizio

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Domande per concorsi in modalità telematica ed eventuali malfunzionamenti
Il Tar Emilia-Romagna, con la sentenza n. 709/2020, ha analizzato il ricorso di una candidata a una procedura selettiva, non ammessa alla partecipazione per non aver concluso il procedimento di caricamento della domanda sulla piattaforma online (unica modalità consentita dal bando), a causa di un asserito malfunzionamento della stessa. In particolare, accogliendo il ricorso della candidata, il Tribunale ha rilevato come, nel caso di domande telematiche, il rispetto del termine di presentazione della domanda dipende da variabili assolutamente imprevedibili e non «quantificabili» in termini di tempo, e cioè dalle concrete modalità di configurazione del sistema informativo, anche qualora, come nel caso di specie, la compilazione sia affidata a soggetti più che competenti. Invero, le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e pubblica amministrazione e fra Pa e Pa nei reciproci rapporti.

Stabilizzazione e avanzamento economico
«In tema di pubblico impiego privatizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla legge 296/2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata, in virtù di contratti a termine, precedentemente all'acquisizione dello "status" di lavoratore a tempo indeterminato, se le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della Pa, mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo».
È questo quanto ha deciso la Corte di cassazione lavoro, con l'ordinanza n. 24201/2020 , con la quale ha confermato l'illegittimità della scelta operata da un ente nei confronti di un proprio dipendente, il quale, all'atto della stabilizzazione era stato «retrocesso» a un livello economico inferiore della qualifica professionale prevista dal Ccnl di settore.

Incarico esterno illegittimo
Con la sentenza n. 612/2020 la Corte dei conti sezione giurisdizionale della Sicilia ha condannato un Sindaco per l'affidamento illegittimo di un incarico esterno. Il sindaco si era avvalso di una norma regionale che consente di conferire incarichi esterni - a tempo determinato e non costituenti rapporti di pubblico impiego - a soggetti esperti, per l'espletamento di attività connesse con le materie di competenza dell'amministratore. Tuttavia, l'incarico era stato attribuito al responsabile finanziario di un altro comune e aveva a oggetto il supporto nelle attività connesse:
• alla programmazione e gestione finanziaria ed economica;
• alle problematiche dello sviluppo locale;
• all'acquisizione delle risorse finanziarie con particolare riferimento alle entrate di natura tributaria;
• alle materie di competenza del sindaco, rientrante nelle competenze tecnico professionali dell'esperto.
Ciò posto, la Corte ha rilevato come l'incarico fosse stato genericamente attribuito, risultando peraltro incomprensibili i presupposti legittimanti il conferimento, le concrete attività che l'esperto avrebbe dovuto svolgere e quale fondamentale apporto professionale potesse essere fornito.

Visite per l'idoneità di servizio dei dipendenti di categorie protette
Il dipartimento della Funzione Pubblica con il parere Dfp 69633/2020, ha risposto a un quesito riguardante la competenza a effettuare l'accertamento in caso di sopraggiunta infermità del dipendente assunto ai sensi della legge 68/1999. Dopo aver ricordato che l'assunzione obbligatoria dei lavoratori disabili da parte delle pubbliche amministrazioni soggiace a disposizioni normative speciali riguardanti, tra l'altro, i diversi aspetti del rapporto di lavoro, che implicano necessariamente un'attenzione ulteriore sia rispetto agli strumenti forniti che alle mansioni affidate, ha affermato che spetta alle commissioni mediche collegiali la competenza per l'accertamento delle condizioni di salute dei dipendenti appartenenti alle categorie protette ai fini della valutazione dell'idoneità al servizio. Infatti, anche nel caso in cui si renda necessario verificare l'aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore, occorre far riferimento all'articolo 10 della legge 68/1999 che ha individuato, quale organo competente a svolgere i necessari accertamenti sanitari nei confronti dei disabili, la commissione prevista dall'articolo 4 della legge 104/1992, ovvero la commissione medica collegiale istituita presso le aziende sanitarie locali, integrata da un operatore sociale e da un esperto nelle patologie da esaminare.