I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

La Corte costituzionale sulla definizione di abitazione principale ai fini Ici

di Massimo Migliorisi (*) - Rubrica a cura di Anutel

Si attendeva da tempo ed è finalmente arrivato l’intervento della Corte Costituzionale sulla definizione di abitazione principale ai fini Ici (sentenza n. 112/2025). Ad adire l’intervento è stata la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, che, con due ordinanze di analogo tenore, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’articolo 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per contrasto con gli articoli 3, 29, 31 e 53, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui , stabilisce che “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente”, anziché “quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente”.

Il giudice che ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale ha rilevato che, con la sentenza n. 209 del 2022 in tema di Imu, che, come ben noto, ha di fatto modificato la definizione di abitazione principale limitando la residenza anagrafica e la dimora abituale al solo possessore e non anche ai suoi familiari, la Corte Costituzionale non ha ritenuto di estendere in via consequenziale la declaratoria di illegittimità costituzionale anche al citato articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, nella parte in cui ha previsto, ai fini del godimento dell’esenzione in tema di Ici, la dimora abituale nell’immobile del possessore unitamente ai suoi familiari.

La Corte rimettente ha ritenuto di non poter praticare un’interpretazione costituzionalmente orientata del censurato articolo 8, comma 2, in quanto vi osterebbe il principio secondo cui le norme fiscali di agevolazione sarebbero norme di “stretta interpretazione”, nel senso di non essere in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale. Peraltro, ha precisato ulteriormente che l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione sostiene che il contribuente provi che l’abitazione costituisca dimora abituale non solo propria ma anche dei familiari, non sussistendo il diritto al godimento dell’agevolazione, ove tale requisito sia riscontrabile per il solo contribuente.

La Corte Costituzionale, dopo aver fatto un preciso excursus sulla normativa Ici, dalla sua nascita fino alla sua abolizione avvenuta nel 2012, ha evidenziato una certa continuità tra Ici e Imu, già rilevata sia con sentenze della stessa Consulta (sentenze n. 12 del 2023 e n. 21 del 2024) sia anche con sentenze della Corte di Cassazione (sezione sesta tributaria, ordinanze 13 ottobre 2022, numeri 30081 e 30078 e 25 luglio 2022, n. 23111). Ha poi ribadito che è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale. Conclude affermando che anche la definizione di abitazione principale ai fini Ici non è ossequioso degli articoli 3, 23, 31 e 53 della Costituzione, così come quella ai fini Imu sancita dalla sentenza n. 209 del 2022.

Dunque la Corte Costituzionale, con sentenza n. 112 del 24 giugno 2025, pubblicata in gazzetta ufficiale 1° serie speciale n. 30 del 23 luglio 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella parte in cui stabilisce che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, anziché per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente.

Ne consegue che dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza, quindi dal 24 luglio 2025, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione Ici prevista per l’abitazione principale, rileva la dimora abituale (comprovata dalla residenza anagrafica) del solo possessore e non anche dei suoi familiari.

Sotto questo profilo va ricordato che l’articolo 30, comma 3, della legge 11/3/1953, n. 87 ha disposto: “Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”, quindi la sentenza non produce sostanzialmente effetti sui cosiddetti “rapporti tributari esauriti”, ossia sulle situazioni giuridiche consolidate. In altri termini gli effetti disapplicativi conseguenti alla pronuncia della Corte Costituzionale, trovano applicazione ai rapporti d’imposta futuri e ai rapporti d’imposta cosiddetti pendenti, ossia ai rapporti non esauriti.

Così, ad esempio, la sentenza n.112 del 24 giugno 2025 dovrebbe avere effetti sugli accertamenti Ici non definiti alla data del 24 luglio 2025, ovvero sui contenziosi pendenti a tale data, basati Solo sulla mancata coincidenza della dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare. È possibile inoltre per un contribuente ottenere un rimborso su Ici ordinaria versata negli ultimi cinque anni previa istanza e dimostrazione della sussistenza dei presupposti di legge definiti dalla recente sentenza.

Dei tre casi citati, potrebbe verificarsi quello del contenzioso tributario pendente e in tal caso l’ufficio potrebbe annullare l’ avviso di accertamento oppure attendere la sentenza di accoglimento del ricorso, con probabile (ma non certa) compensazione delle spese.

Alquanto improbabile, invece, che vi siano accertamenti Ici non ancora definiti nel 2025, considerato che l’ultima annualità accertabile era il 2011, così come pagamenti spontanei Ici negli ultimi cinque anni.

Quindi sentenza importante che chiude il cerchio sulla definizione giuridica di abitazione principale ma certamente meno dirompente rispetto alla sentenza n. 209 del 2022 in tema di Imu.

(*) Docente Anutel

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