I temi di NT+L'ufficio del personale

Progressioni verticali, progressioni economiche, incentivi per funzioni tecniche e titoli di studi

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Progressioni verticali e rilevanza dell’esperienza pregressa

Nelle procedure di progressione verticale, pur con il riordino previsto dal nuovo Ccnl che ha introdotto l’area degli Istruttori, l’anzianità di servizio richiesta deve essere valutata in base al precedente ordinamento (Ccnl 31 marzo 1999). In questo sistema, nell’ambito della categoria C, gli istruttori erano distinti per specializzazione professionale (amministrativo, contabile, vigilanza, tecnico, informatico, eccetera).
Pertanto, se la selezione riguarda il profilo di funzionario amministrativo, l’amministrazione ha vincolato il requisito di esperienza pregressa all’attività specifica di “Istruttore amministrativo”, profilo non equiparabile, fino al 1° aprile 2023, agli altri profili della categoria C.
Qualsiasi interpretazione più estensiva, che ammetta tutti i tipi di istruttori come esperienza equivalente, contrasta con quanto stabilito dall’avviso di selezione.
Di conseguenza, è illegittimo considerare equivalente all’esperienza specifica di istruttore amministrativo quella maturata in altri profili fino ad aprile 2023.
Su questo punto si è pronunciato il Tar Campania-Napoli, sezione III, nella sentenza n. 5325 del 15 luglio 2025.

Progressioni economiche e gruppi di dipendenti

L’Aran, nel proprio database, ha espresso l’orientamento applicativo ID 35060 relativo all’articolo 16 del Ccnl Funzioni centrali, applicabile anche all’articolo 14 del Ccnl Funzioni locali del 16 novembre 2022.
L’Agenzia ha sottolineato che non è ammessa la suddivisione dei dipendenti aventi diritto ai differenziali stipendiali in gruppi basati sul numero di differenziali già attribuiti.
Infatti, il contratto prevede che partecipino alla selezione i lavoratori che negli ultimi tre anni non hanno ricevuto alcuna progressione economica. Inoltre, l’articolo 14, comma 2, lettera d) precisa che i differenziali sono attribuiti entro il limite stabilito per ciascuna area, senza ulteriori suddivisioni.
Questa disciplina non può essere modificata dalla contrattazione collettiva integrativa, che può intervenire solo su aspetti specifici indicati nel comma 2 dell’articolo 14.

Incentivi per le funzioni tecniche estesi anche ai dirigenti

La Corte dei Conti, sezione regionale Campania, con la deliberazione n. 165/2025/PAR del 17 giugno 2025, ha confermato che gli incentivi per le funzioni tecniche spettano anche al personale dirigente, in base al Dlgs 209/2024 che ha modificato l’articolo 45 del Dlgs 36/2023. Tra le modifiche, è stata sostituita la parola “dipendente” con “personale” ed è stato eliminato il divieto di applicazione ai dirigenti.
Resta tuttavia il dubbio circa la compatibilità con il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, sancito dall’articolo 24 del Dlgs 165/2001.
A riguardo, la Corte ha evidenziato che questo dubbio è superato dalle modifiche all’articolo 45 del Codice dei contratti pubblici introdotte dal decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, in particolare dall’articolo 2 che prevede espressamente la corresponsione degli incentivi anche ai dirigenti, in deroga al principio di onnicomprensività, con obbligo di trasparenza e controllo da parte degli organi preposti.
Quindi, la normativa attuale consente formalmente di erogare gli incentivi tecnici anche al personale dirigenziale.

Requisiti di studio per l’accesso al ruolo di assistente sociale

Il Tar Sicilia-Palermo, sezione IV, con la sentenza n. 1596 del 10 luglio 2025, ha chiarito che, nel caso in cui il bando di concorso per l’assunzione nel profilo di assistente sociale (categoria “Funzionari e elevate qualificazioni”) richieda il diploma di laurea del vecchio ordinamento in servizi sociali o titoli equiparati, la laurea triennale (classe L-39 o classe 06) non può essere considerata equivalente.
Non è possibile basare la richiesta di equiparazione sui contenuti del decreto ministeriale 11 novembre 2011, nato per uniformare i nuovi titoli di studio introdotti dalle riforme universitarie del 1999 (Dm 509/1999) e del 2004 (Dm 270/2004) rispetto al sistema precedente sancito dalla legge 341/1990.
In sintesi:
- La legge 341/1990 distingueva tra: a) “diploma universitario” (corsi di 2-3 anni); b) “diploma di laurea” (corsi di 4-6 anni); c) “diploma di specializzazione” (post-laurea, almeno 2 anni).
- Il Dm 509/1999 prevedeva: “laurea” (3 anni), “laurea specialistica” (2 anni successivi), e “diploma di specializzazione”.
- Il Dm 270/2004 prevedeva: “laurea” (3 anni), “laurea magistrale” (2 anni successivi), “diploma di specializzazione” e “dottorato di ricerca”.
- Il Dm 11 novembre 2011 ha equiparato soltanto il “diploma universitario” previsto dalla legge 341/1990 in servizio sociale con le lauree triennali di primo livello in scienze del servizio sociale (classe 06) e servizio sociale (L-39) dei successivi decreti.
Quindi, le lauree triennali di primo livello non possono essere assimilate né alla laurea vecchio ordinamento richiesta dal bando, né alle lauree specialistiche o magistrali equiparate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 (classi 57/S e LM-87), che presuppongono comunque il possesso della laurea triennale.