I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica, la questione dell’esenzione Imu

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di Domenico Occagna (*) - Rubrica a cura di Anutel

La sezione tributaria della Suprema Corte, con l’ordinanza n. 22954 del 27 luglio 2023, torna sul tema della pretesa esenzione Imu degli alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica (ex Iacp).

La vicenda La CTR del Piemonte condannava un comune al rimborso dell’Imu, versata per l’annualità 2012 dal locale ente di edilizia residenziale, nell’assunto che le unità abitative di quest’ultimo fossero esenti dal tributo. Il comune ricorreva per cassazione deducendo che la pretesa esenzione non avrebbe potuto trovare fondamento né nell’articolo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs 504/1992, mancando il requisito dell’utilizzo diretto degli immobili, né nell’asserita qualità di alloggi sociali, in quanto l’esenzione risultava incompatibile con l’attribuzione di una detrazione di imposta.

La decisione – La Corte ha accolto il ricorso del comune e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso del contribuente.

In relazione all’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera. i), ribadiva che, secondo il proprio consolidato e risalente orientamento «le previste esenzioni «presuppongono il ricorrere di una duplice condizione costituita dall’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dall’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito» (così Cassazione Sezioni Unite, 26 novembre 2008, n. 28160 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 luglio 2016, n. 14913; Cassazione, 4 giugno 2014, n. 12495; Cassazione, 6 dicembre 2013, n. 27418; Cassazione, 11 maggio 2012, n. 7385)», ricordando al contempo che la Commissione dell’UE, con la decisione del 19/12/2012, aveva precisato che condizione di legittimità dell’esenzione era lo svolgimento dell’attività a titolo gratuito o a fronte del versamento di un importo simbolico. Fermo restando che il contemporaneo perseguimento di finalità sociali o di solidarietà non esclude, di per sé, la riconducibilità dell’attività svolta a quella di impresa nella sua, più estesa, accezione eurounitaria.

In relazione alla possibilità di fondare l’esenzione degli immobili sulla qualità di alloggi sociali, così come definiti dal Dm Infrastrutture 22/4/2008, la Corte richiamava innanzitutto l’articolo 2, comma 4, Dl 102/2013, che, con decorrenza dall’anno 2014, aveva equiparato gli alloggi sociali alle abitazioni principali. A detta disposizione si sovrapponeva l’articolo 1, comma 707, legge 147/2013, che, attraverso la lettera b), modificava l’articolo 13, comma 2, Dl 201/2011, prevedendo che l’imposta non si applicava anche: «b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008». Al contempo, attraverso la lettera d), era integralmente sostituito il successivo comma 10, contenente la previsione che la detrazione di duecento euro, riconosciuta alle abitazioni principali di lusso, «si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP».

Dal coordinamento tra le due disposizioni agevolative, la Corte ha tratto la conclusione che: «ne riesce, pertanto, evidente che - continuando a formar oggetto del trattamento di favore la detrazione di imposta prevista per gli «alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616» (d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10, cit.) – detta detrazione si pone in termini di incompatibilità con la riconosciuta esenzione».

Il commento – La sentenza appare assolutamente condivisibile e di particolare interesse in quanto affronta (per la prima volta, per quanto è a conoscenza di chi scrive) il tema della pretesa esenzione degli alloggi degli ex IACP, quali alloggi sociali. Questione dibattuta in dottrina e oggetto di indirizzo non univoco da parte delle Corti di merito.

I sostenitori della tesi dell’applicabilità dell’esenzione ritengono che debba distinguersi tra immobili degli enti costituenti “alloggi sociali” (esenti) e “meri alloggi” (beneficiari della sola detrazione) ma, a fronte dell’estrema ampiezza della definizione di alloggio sociale, falliscono nel tentativo di individuare in modo convincente degli esempi concreti di immobili riconducibili alla seconda categoria (tanto più che, anche questi ultimi, per beneficiare della detrazione devono essere stati “regolarmente assegnati”). Assolutamente più convincente appare l’opposta tesi, da ultimo recepita dalla Suprema Corte, che le coeve disposizioni che contemplano l’esenzione e la detrazione si rapportino tra loro in termini di specialità e, dunque, di incompatibilità della detrazione con l’esenzione.

(*) Avvocato, docente Anutel

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