Voto e composizione delle commissioni nei concorsi, welfare integrativo e retribuzione di posizione
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa
Voto numerico nei concorsi
Nel parere n. 259 del 27 marzo 2025, il Consiglio di Stato ha esaminato il ricorso di un candidato contro il Comune di Padova. Il ricorrente ha contestato la genericità dei criteri predisposti dalla commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta, sostenendo che ciò rendesse il voto numerico inadeguato a esprimere chiaramente le ragioni della valutazione.
In questa occasione, il Consiglio di Stato ha ribadito un consolidato orientamento giurisprudenziale: per la legittimità del voto attribuito a una prova concorsuale è sufficiente che la commissione abbia previamente definito criteri di massima. Tali criteri devono permettere di desumere chiaramente la coerenza e l’omogeneità delle valutazioni. Una volta stabiliti questi parametri, il voto numerico costituisce una sintesi efficace del giudizio tecnico-discrezionale espresso dalla commissione, contenendo in sé la motivazione senza necessità di ulteriori spiegazioni.
La valutazione numerica risulta invece illegittima solo in assenza di criteri di riferimento chiari e predeterminati.
Welfare integrativo nel limite 2016
La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia, con la delibera n. 79 del 7 aprile 2025, ha segnalato le restrizioni introdotte dall’articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha stabilito che dal 2025 «Ai fini del rispetto del limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, concorrono le risorse destinate, nell’ambito della contrattazione integrativa, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, salvo che queste risorse siano previste da leggi specifiche o da precedenti norme di contratto collettivo nazionale».
Pertanto, le amministrazioni pubbliche dovranno, a partire dal 2025, includere le risorse destinate al welfare integrativo nel calcolo dell’ammontare complessivo previsto dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, a meno che queste risorse non siano già previste da leggi specifiche o separatamente cristallizzate in contratti collettivi nazionali precedenti.
Composizione delle commissioni di concorso
Nel parere n. 259 del 27 marzo 2025, il Consiglio di Stato si è pronunciato su un ricorso presentato da un candidato, che ha sollevato dubbi sulla composizione della commissione esaminatrice, sostenendo che uno dei suoi membri non possedesse un’adeguata competenza nelle materie oggetto del concorso.
Il Consiglio, rilevando l’assenza di prove concrete a sostegno di questa affermazione, ha ribadito che «il requisito della competenza dei componenti della commissione deve essere valutato con riferimento all’organo nel suo insieme […]. Esigenze intuitive di celerità e semplificazione dell’azione amministrativa impongono che la qualifica di esperto attribuita a ciascun commissario sia apprezzata con criteri di ragionevolezza. Occorre infatti evitare che una lettura eccessivamente restrittiva del concetto di esperto – basata su titoli di studio, riconoscimenti scientifici o esperienza professionale in ciascuna materia d’esame – finisca per complicare in modo eccessivo la fase di costituzione dell’organo tecnico incaricato della valutazione dei titoli e delle prove concorsuali».
Incremento della retribuzione di posizione degli incaricati di elevata qualificazione
La Corte dei Conti, Sezione regionale delle Marche, con la deliberazione n. 59/2025/PAR del 10 aprile 2025, ha esaminato alcuni quesiti relativi alla possibilità di aumentare, con oneri a carico del bilancio, la retribuzione di posizione degli incaricati di elevata qualificazione, anche oltre i limiti imposti dalla normativa sul salario accessorio.
A seguito dell’analisi delle norme e delle disposizioni contrattuali vigenti, la Sezione ha evidenziato che:
Gli enti locali devono determinare le risorse destinate al trattamento accessorio per gli incarichi di elevata qualificazione rispettando il tetto di spesa stabilito dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, corrispondente al limite del 2016 (eventualmente aggiornato secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 o in base al valore medio pro-capite del 2018). Eventuali deroghe sono consentite solo nei casi espressamente previsti dal Ccnl (articolo 79, comma 3 – 0,22% del monte salari 2018 – per l’attuazione dell’articolo 3, comma 2, del Dl 80/2021) o da altre specifiche disposizioni di legge;
Di conseguenza, l’applicazione delle previsioni del Ccnl (come l’articolo 17 del contratto del 16 novembre 2022, che ha innalzato l’importo massimo del trattamento accessorio per tali incarichi) non legittima automaticamente il superamento del tetto di spesa del 2016. Le amministrazioni devono quindi considerare tale limite nel definire eventuali incrementi, restando comunque entro i margini previsti dal contratto.