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Il conto di conservatoria: questo sconosciuto

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di Andrea Ziruolo – Rubrica a cura di Ancrel

L’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, nel rispetto dell’articolo 223 del Tuel, provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili. Solitamente, però, nello svolgimento della verifica presso gli altri agenti contabili non si considera il “conto di conservatoria” perché non presente in tutti gli enti territoriali.

Il “conto di conservatoria” è un termine legato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari ed è utilizzato principalmente nell’ambito delle visure catastali e ipotecarie tenuto conto che l’Agenzia delle Entrate è il soggetto preposto alla registrazione degli atti relativi agli immobili (come compravendite, ipoteche, donazioni eccetera). Ne consegue che il “conto di conservatoria” è un sistema di pagamento usato per accedere ai servizi offerti dalla Conservatoria, come:

• Visure ipotecarie (per sapere se un immobile ha ipoteche o pendenze);

• Ispezioni dei registri immobiliari;

• Richieste di copie di atti notarili;

• Trascrizioni, iscrizioni e annotazioni.

Il suo funzionamento è quello di un di conto prepagato che si può utilizzare per pagare le tasse e i diritti di visura e registrazione. L’ente locale apre il conto presso l’Agenzia delle Entrate – Servizi di Pubblicità Immobiliare, e provvede a effettuare un versamento (solitamente tramite modello F23 o F24 ELIDE) indicando i codici tributo specifici. Una volta ricaricato, il sistema scala automaticamente l’importo dal conto quando si richiede un servizio (visura, copia atto, trascrizione eccetera). Solitamente il conto è gestito dall’Ufficio Patrimonio o Ufficio Tecnico del Comune a cui vengono assegnati appositi capitoli di bilancio affinché possa procedere a ricaricarlo. L’ente può, comunque, delegare funzionari autorizzati all’uso del conto.

Il titolare del conto può monitorare il saldo, i movimenti e le operazioni effettuate, solitamente tramite accesso ai servizi telematici.

L’utilizzo del “conto di conservatoria” avviene principalmente per esigenze legate alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico o per fini istituzionali, quali:

1. acquisti o alienazioni di immobili;

2. verifiche su immobili (visure ipotecarie);

3. espropri per pubblica utilità;

4. attività catastali e di aggiornamento.

Ne consegue che l’organo di revisione in occasione di acquisti, vendite e permute immobiliari (ad esempio case popolari, edifici pubblici, terreni), è opportuno che verifichi nell’ambito dell’attività di vigilanza, (attraverso la metodologia di campionamento scelta) la corretta trascrizione degli atti alla Conservatoria in occasione della verifica di cassa poiché l’ente locale che ha acceso il conto di conservatoria lo utilizza per pagare i relativi tributi e i diritti di trascrizione.

Analogamente, prima di acquisire immobili nel proprio patrimonio o nel riceverli in garanzia, l’ente può avere la necessità di verificare (visure ipotecarie) se su questi ci sono ipoteche o altri gravami, se ci sono atti di esproprio, successioni o donazioni. Anche per queste attività l’ente può usare il “conto di conservatoria” per pagare le visure. Anche in caso di esproprio, è necessario trascrivere il relativo atto alla Conservatoria ed effettuare visure per identificare tutti i proprietari o i gravami. Così come l’ente locale deve aggiornare i dati di un immobile pubblico, ad esempio per cambiamenti di intestazione, fusioni di particelle o variazioni urbanistiche. In tutti questi casi l’amministrazione locale può usare il “conto di conservatoria” per pagare i relativi tributi.

L’attività di controllo descritta, qualora il conto sia attivo, è opportuno che sia svolta in occasione delle verifiche trimestrali di cassa nonché in occasione della verifica della corretta iscrizione nel conto del bilancio e nello stato patrimoniale.

Al fine di meglio comprenderne il funzionamento del “conto di conservatoria”, si ipotizza che un Comune deliberi di realizzare una pista ciclabile. Per poterlo fare, però, deve prima espropriare un terreno che richiede preliminarmente una visura ipotecaria per verificarne la situazione giuridica. Solo dopo è possibile procedere alla trascrizione dell’atto di esproprio e, infine, pagare i diritti usando il “conto di conservatoria” intestato all’Ente.

Ne consegue che ogni Ente locale, nel caso in cui accenda un “conto di conservatoria” ne debba tenere una contabilità interna su cui il revisore dei conti controlli in occasione delle verifiche trimestrali di cassa i movimenti e il saldo, i relativi allegati a supporto del corretto importo delle spese e dell’imputazione ai capitoli di bilancio, per poi, a fine esercizio verificare la corretta iscrizione nello stato patrimoniale.

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