Attenzione ai responsabili dei servizi finanziari, troppe norme e problemi di pratica manageriale irrisolti
Nonostante il quadro evolutivo della riforma contabile sempre più cogente, non si rileva alcun intervento del legislatore finalizzato a differenziare la figura di coordinamento generale della finanza pubblica locale dalle altre figure dirigenziali; si assiste piuttosto a una costante e incontrollata diversificazione degli adempimenti e delle responsabilità in ampiezza e profondità in capo ai dirigenti dei servizi finanziari nonostante la patologica scarsità di risorse umane strumentali e finanziarie.
In un simile contesto normativo in evoluzione sarebbe necessario un intervento risoluto e urgente di riconfigurazione del ruolo del responsabile dei servizi finanziari, tenuto conto anche della riforma del sistema di contabilità pubblica Accrual, che vede gli uffici finanziari in prima linea in questo nuovo periodo storico di cambiamento.
L’esperienza manageriale e gestionale della finanza pubblica locale e la lettura e applicazione congiunta dei nuovi e recenti adempimenti normativi impongono oggi alcune riflessioni:
1) Il bilancio di cassa:
Sembrerebbe qualcosa di scontato a oltre 10 anni dal Dlgs 118/2011, ma il tutto accade:
- nel mezzo dell’introduzione di una contabilità economico patrimoniale che vede “il sopraggiungere” di uno nuovo documento: il rendiconto finanziario di cassa;
- l’introduzione del Dl 155/2024 articolo 6 comma1 e 2 – programma annuale dei flussi di cassa;
- le asimmetrie rispetto alla corretta lettura dell’articolo 183 comma 8 del Tuel;
- la normativa sulla tempestività dei pagamenti, le valutazioni obbligatorie sulle performance dirigenziali previste dal Dl 13/2023, le circolari del Mef di rinforzo n. 25 e n. 36 del 2024;
- il mancato adeguamento dei software gestionali rispetto alle programmazioni di cassa che vedono ancora l’intervento manuale dei ragionieri;
e di contro i crediti vantati nei confronti dei ministeri e dipartimenti regionali per opere pubbliche con SAL ed anticipazioni e le riscossioni dei tributi ancora vicine al 50% dei comuni siciliani.
Ed allora il meccanismo attivato è il seguente:
Spesa impegnata – obbligo di spesa pagata in 30 giorni o massimo in 60 giorni (Circolare Mef n. 36/2024). In assenza di riscossione dei crediti da trasferimenti e opere pubbliche (titoli 2 e 4) e rallentamento dei crediti da tributi e canoni (titoli 1 e 3) si assiste, anche in Comuni virtuosi, alla riduzione costante delle disponibilità di cassa che stanno mettendo a rischio anche i servizi primari. Molti Comuni vanno in anticipazione di tesoreria per rincorrere i parametri di tempestività dei pagamenti ma vantano anche crediti milionari verso le amministrazioni pubbliche (certi liquidi ed esigibili) collegati ad anticipazioni di opere pubbliche rendicontate.
Sembrerebbe che l’unica soluzione per i responsabili dei servizi finanziari accorti sarebbe quella di vigilanza e controllo totale o sospensione della spesa (almeno quella corrente) al fine di frenare il circolo “vizioso ed inarrestabile” della rincorsa alla tempestività dei pagamenti con conseguente ricorso all’anticipazione di tesoreria. A nulla servono le note di vigilanza finanziaria già emanate dai ragionieri ai settori e direzioni e ora previste anche dal Dl 155/2024, verificandosi un disallineamento rispetto agli indirizzi politici e amministrativi e soprattutto rispetto alla normativa sui documenti unici di programmazione, il Peg, il piano delle performance, il Piao. Ancora oggi, alla luce del nuovo adempimento sui flussi di cassa, non è stato emanato alcun chiarimento sulle conseguenze/implicazioni/valutazioni rispetto agli obiettivi strategici e operativi collegati al mandato (inseriti del Dup) o rispetto alle performance dei dirigenti nel caso in cui i flussi di cassa reali siano inferiori ai flussi programmati o sulla corretta lettura dell’articolo 183 comma 8 del Tuel nelle proposte di impegno di spesa.
In tale quadro di riferimento si potrebbe proporre un intervento emendativo su disegno di legge che deroghi alle norme sulla tempestività dei pagamenti o al calcolo dello stock di debito ad esempio una soluzione potrebbe essere la seguente: se il comune dall’ultimo rendiconto approvato rileva crediti al titolo 2 e 4 superiori al 35% del valore dell’anticipazione di tesoreria accordata e ha provveduto al completamento delle operazioni di rendicontazione delle opere e investimenti da almeno 60 giorni, è autorizzato a derogare alla contabilizzazione della spesa nello stock di debito relativo delle fatture pervenute nella misura dell’ammontare dei crediti di competenza vantati nei confronti dello Stato, delle amministrazioni centrali e regionali.
Appare una misura (suscettibile di modifiche e integrazioni) che quantomeno bilanci le misure sanzionatorie obbligatorie correlate all’accantonamento del Fgdc, che i Comuni sono tenuti ad iscrivere nei casi previsti dalla violazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti.
2) Un secondo intervento l’applicazione della normativa sulla nuova ripartizione degli incentivi tecnici prevista dall’articolo 45 del Dlgs 36/2023. Stiamo assistendo alla rincorsa per l’adozione di nuovi regolamenti che vedono i settori tecnici “più che impegnati” per intercettare questa nuova opportunità. Nessun cenno si rileva rispetto al ruolo centrale dei ragionieri generali che sottoscrivono ogni sorta di rendicontazione (servizi sociali, Pnrr, sanzioni codice strada, opere pubbliche, eccetera) e soprattutto hanno la responsabilità della corretta gestione contabile degli interventi. L’inserimento dei ragionieri nella ripartizione degli incentivi dovrebbe essere invece obbligatorio. Si può ragionare sulla percentuale da applicare ma non vi è dubbio che i ragionieri generali debbono essere coinvolti, considerato che per i ministeri i pareri obbligatori richiesti sono quelli del Sindaco e del Ragioniere generale.
3) Un terzo punto, molto spinoso, perché coinvolge, la genesi e l’inquadramento delle responsabilità del ragioniere generale degli enti locali, figura ancora oggi fungibile, è la questione controversa sulla responsabilità contabile di fronte alla Corte dei conti per tutti i procedimenti esaminati che rilevano il parere dei ragionieri generali. Quindi tutti gli atti adottati dalle amministrazioni ad esclusione dei meri atti di indirizzo. La corretta lettura dell’articolo 49 del Tuel cosi come modificato negli anni, secondo diverse interpretazioni della Corte dei conti, (quasi tutte), coinvolgerebbe i ragionieri quali responsabili anche per la legittimità degli atti e quindi della spesa proposta nei relativi atti. Un ruolo, quindi di responsabilità che supera anche quella del segretario generale o del servizio controlli interni. In realtà, se così fosse, i ragionieri dovrebbero analizzare ed esaminare anche la genesi normativa di tutti gli atti di tutti i settori, oltre che la regolarità procedimentale. Sarebbe davvero impossibile e significherebbe addossare ai ragionieri tutte le responsabilità e i controlli di legittimità degli atti adottati dall’ente. Allora, appare evidente, che rispetto agli indirizzi di controllo delle Corte dei conti, è urgente valutare una misura di differenziazione delle indennità di posizione o l’introduzione di una indennità ad personam di rischio, già prevista per le altre figure dell’ordinamento.
In tale contesto di incertezza normativo-ambientale e maggior rischio finanziario, le specificità professionali e il rapporto sincronico tra ragionieri generali ed amministrazioni sono davvero messe a dura prova.
(*) Dirigente dei servizi finanziari del comune di Ragusa
(**) Dirigente dei servizi finanziari del Comune di Vittoria
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Corso che consente l’acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.
Corso FAD 2025: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali
- Il corso si terrà dal 15 SETTEMBRE 2025 al 3 OTTOBRE 2025.
https://www.anutel.it/data/allegati/iniziative/corsofadSet2025.pdf