Fisco e contabilità

Avanzo libero, la Corte dei conti fa il punto delle condizioni per l'utilizzo sulle spese correnti non permanenti

L'elenco del Tuel ha carattere tassativo e rappresenta anche l'ordine di priorità dell'utilizzo

di Corrado Mancini

L'avanzo libero potrà essere applicato in base all'articolo 187, comma 2, lettera d), del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267, nei casi di sopravvenute «spese correnti a carattere non permanente», solo una volta verificata la non sussistenza: a) di debiti fuori bilancio; b) della necessità di adottare le misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 del Tuel, dove non si possa provvedere con i mezzi ordinari; c) di spese d'investimento da finanziare, a patto che la modulazione degli oneri a carico del Comune si sostanzi in concreto in «spese non permanenti», e che siffatta spesa sia riconducibile al novero delle funzioni di competenza comunale. Lo sostiene la Sezione regionale di controllo per la Basilicata con la deliberazione n. 35/2022.

Innanzitutto i Magistrati contabili evidenziano come l'avanzo libero «non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell'assoluta discrezionalità dell'amministrazione. Anzi, l'avanzo di amministrazione "libero" delle autonomie territoriali è soggetto a un impiego tipizzato» (Corte costituzionale, sentenze n. 138/2019 e n. 167/2021).

Sotto il profilo contabile, il Collegio segnala come delle «spese correnti a carattere non permanente», già definite altresì «spese di funzionamento non ripetitive», o anche «spese correnti una tantum», si occupa l'allegato 7 al Dlgs 23 giugno 2011 n. 118 il quale opera al punto 1, lettera g), la distinzione tra entrata e spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda che l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda che la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi; il successivo punto 5 dell'allegato 7 elenca quali sono «in ogni caso» le tipologie di entrate e di spese da considerarsi "non ricorrenti". In particolare, sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti: a) le consultazioni elettorali o referendarie locali; b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale; c) gli eventi calamitosi; d) le sentenze esecutive ed atti equiparati; e) gli investimenti diretti; f) i contributi agli investimenti.

Quanto all'individuazione della sussistenza della caratteristica di «non permanenza» della spesa è necessario che la stessa presenti gli stessi connotati di estemporaneità e imprevedibilità, quali fattori qualificanti delle spese elencate all'articolo 187, comma 2, del Tul, per la cui copertura il legislatore ammette l'utilizzazione di una voce di entrata altrettanto estemporanea quale è l'avanzo libero di amministrazione.

In particolare, la caratteristica di non permanenza della spesa comporta che la stessa:
• non possa mai essere fissa e costante;
• manchi del carattere di continuità e certezza nel tempo che dovrebbe implicarne la natura di "permanenza";
• sia priva del carattere di certezza anche sotto l'aspetto quantitativo, ovvero sia esclusa dalla disponibilità valutativa del Comune.

Pertanto, le spese configurabili quali «spese impreviste», possano rivestire carattere permanente o meno a seconda della modulazione degli oneri a carico del Comune e, segnatamente, a seconda degli elementi che caratterizzano la fattispecie concreta.

Per queste ragioni, spetta quindi al Comune, nell'esercizio della sua autonomia finanziaria, verificare che l'applicazione annuale dell'avanzo libero per il finanziamento di «spese correnti a carattere non permanente» si sostanzi, in particolare nei casi che si protraggono per più esercizi finanziari, nella copertura di una spesa non ricorrente priva delle caratteristiche della permanenza, potendone, in tal modo, assicurarne il finanziamento con l'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione; ciò, laddove l'ente locale non sia in grado di provvedervi con risorse ordinarie, ovvero utilizzando tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie (senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie locali). Ricordando tuttavia, a tal riguardo, che l'elenco di cui all'articolo 187, comma 2, del Tuel, ha carattere tassativo e rappresenta anche l'ordine di priorità dell'utilizzo.

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