Concessione di agevolazioni fiscali e aiuti di stato nel Temporary framework
In materia di agevolazioni fiscali si pone la questione di stabilire il momento di concessione dell’aiuto nel rispetto della disciplina del Temporary framework in deroga al divieto di aiuti di stato disposto dall’articolo 107 del trattato di funzionamento dell’Unione europea.
Al riguardo la comunicazione della commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 e successive modificazioni ha disciplinato, in deroga al citato divieto, il quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia durante l’emergenza del Covid.
Entro e non oltre il 30 giugno 2022 potevano essere legittimamente concessi aiuti di stato in deroga al citato divieto come stabilito al punto 33 della comunicazione della commissione europea pubblicata nella Guce (2021/C 473/01) del 24 novembre 2021 (Sesta modifica del quadro temporaneo). La postilla n.16 del citato punto 22 della comunicazione C(2020)1863 ha precisato che “Se l’aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, tale termine non è applicabile e l’aiuto è considerato concesso quando è dovuta la dichiarazione fiscale 2020” a fronte della scadenza fissata in origine nel 30 dicembre 2020.
Recependo la combinazione delle citate disposizioni, l’articolo 61, comma 2, ultimo periodo del Dl 19 maggio 2020 n. 34, in difetto di un vero e proprio atto concessorio dell’aiuto in materia tributaria, ha disposto che: “Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell’aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all’annualità 2020, all’annualità 2021 e all’annualità 2022”. Disposizione quest’ultima in linea con quanto previsto a regime nel nostro ordinamento in merito alla registrazione degli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti concessori nel registro nazionale degli aiuti di stato (Rna), ai sensi dell’articolo 10 del Dm 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento che disciplina il funzionamento del Rna in attuazione dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 34). Sul punto, il citato articolo 10, comma 1, ha disposto: “Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati”.
L’esposto quadro normativo autorizza a sostenere che gli aiuti fiscali in deroga possano essere riconosciuti soltanto se entro i termini di legge, i contribuenti hanno presentato la denuncia fiscale nella quale hanno dichiarato gli aiuti stessi relativi agli anni 2020, 2021 e 2022. Stando all’evidenza normativa, pare dunque di poter concludere che la presentazione della dichiarazione nei termini di legge costituisca condizione a pena di decadenza per il riconoscimento di aiuti di stato in deroga nell’ambito del quadro temporaneo.
Una prima questione si pone in merito alla possibilità di rimediare all’omissione oltre il termine di scadenza. Al riguardo, non pare potersi ammettere il ricorso a istituti quali quello del ravvedimento operoso con presentazione tardiva della dichiarazione che opera sul piano del diritto sanzionatorio tributario italiano; istituto invece sconosciuto nella diversa materia degli aiuti di stato.
Una seconda questione riguarda il rapporto di interferenza tra obbligo dichiarativo ai fini dell’applicazione del singolo tributo e obbligo di auto dichiarazione all’agenzia delle Entrate in merito al rispetto delle condizioni previste dalla sezione 3.1 della citata comunicazione C(2020)1863; obbligo disciplinato dal combinato disposto dell’articolo 61, comma 7, del Dl 2020 n. 34 e articolo 1, comma 14, del Dl 2021 n. 41. Obbligo quest’ultimo da ottemperarsi tra il 28 aprile 2022 e il 31 gennaio 2023 stando alle istruzioni del modello di auto dichiarazione approvate da ultimo dall’agenzia delle Entrate.
Circoscrivendo la questione al caso concreto dell’Imu, nei fatti si sta riscontrando che taluni contribuenti hanno presentato sia la dichiarazione Imu che l’auto dichiarazione; oppure solo la prima o solo la seconda; oppure ancora nessuna delle due; oppure infine entrambe ma non coincidenti nel contenuto denunciato. D’altra parte, sotto il profilo legale, non vi è dubbio che l’obbligo di dichiarare le esenzioni Imu disposte nell’ambito del Temporary framework sia previsto dalle istruzioni dei modelli dichiarativi, integranti la disciplina legale, e approvati nel 2022 e nel 2024 con decreti del Mef; ma non vi è altrettanto dubbio che il medesimo obbligo sia previsto sia pure con finalità diverse anche dalla disciplina legale sottesa alla citata auto dichiarazione.
A non voler essere eccessivamente fiscali, si potrebbe quindi intendere comunque rispettata la condizione dichiarativa ai fini del riconoscimento degli aiuti di stato in deroga, qualora il contribuente abbia presentato nei termini di legge almeno una tra la dichiarazione Imu e l’auto dichiarazione. Il condizionale è d’obbligo perché operando su piani diversi la disciplina della dichiarazione Imu e quella del auto dichiarazione Temporary framework l’una non esclude e né ricomprende l’altra. Resta il fatto che tale operare su piani diversi, nel silenzio di disposizioni quanto meno di coordinamento, possa generare confusione e fraintendimenti da parte di enti e contribuenti alimentando la litigiosità.
La questione non è di lana caprina se si considera che la presentazione della dichiarazione costituisce condizione per la registrazione degli aiuti di stato fiscali nel Rna e che la registrazione costituisce a sua volta condizione di efficacia per il riconoscimento dell’aiuto e quindi dell’agevolazione fiscale ai sensi dell’articolo 52 della legge 2012 n. 34 e del Dm 2017, n. 115.
È quindi auspicabile l’intervento chiarificatore e di coordinamento del legislatore al fine di disinnescare le esposte problematiche.
(*) Docente Anutel
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