Amministratori

Concessioni per la derivazione di acque, per la domanda non serve la disponibilità dell'area

La legge 2/2015 della Provincia autonoma di Bolzano prevede la servitù coattiva per le aree interessate dalle opere relative alla derivazione idraulica e il trasporto dell'energia elettrica

di Federico Gavioli

La Corte di cassazione con la sentenza n. 14229 depositata ieri, ha respinto il ricorso di una Srl: per i giudici di legittimità in materia di concessioni idroelettriche, in riferimento a una legge della provincia autonoma di Bolzano, è stato eliminato il requisito che subordinava l'ammissibilità delle domande, alla documentazione che dimostrava la disponibilità dell'area interessata alle opere di derivazione del corpo idrico.

Il contenzioso
Nel luglio 2010 una società cooperativa ha chiesto il rinnovo della concessione, in scadenza a marzo 2011, per la derivazione a fini idroelettrici nel territorio comunale della provincia autonoma di Bolzano. Con istanza del febbraio 2011 una Srl, a propria volta, ha presentato istanza di concessione di derivazione a fini idroelettrici per lo stesso territorio.
Con nota del marzo 2011 l'assessore all'urbanistica, ambiente ed energia della citata provincia autonoma, ha dichiarato inammissibile la richiesta presentata dalla Srl perché contraria al buon regime del corpo idrico, in quanto il progetto di derivazione era inderente al medesimo territorio interessando una zona già concessa alla cooperativa.
Contro il provvedimento di inammissibilità dell'istanza la Srl ha proposto un ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche (Tsap).
Nelle more, il competente assessore della Provincia, con decreto del 12 luglio 2011, ha concesso alla società cooperativa il rinnovo della concessione per la derivazione a fini idroelettrici del territorio comunale interessato. Anche il decreto di rinnovo della concessione in favore della società cooperativa è stato impugnato dalla Srl.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente la causa di inammissibilità della domanda di concessione della derivazione a fini idroelettrici presentata dalla Srl, trattandosi di domanda autonoma (non concorrenziale) ma inammissibile perché contraria al buon regime delle acque, ai sensi della normativa della legge provinciale del Comune di Bolzano.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso contro il decreto di rinnovo della concessione in favore della contro interessata, la società cooperativa, ritenendo infondata l'eccezione di illegittimità del decreto di rinnovo della concessione per mancata allegazione dei titoli comprovanti la disponibilità delle aree interessate dalla domanda di concessione.
Contro la sentenza sfavorevole del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la Srl ha proposto ricorso in Cassazione.

La Cassazione
I giudici di legittimità hanno ritenuto le motivazioni del ricorso della Srl infondate rigettando il ricorso.
La Corte di cassazione ha evidenziato che la norma prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge provinciale di Bolzano 2/2015, che è sopravvenuta rispetto alla data di presentazione della domanda di rinnovo della concessione da parte della società cooperativa, ha reso irrilevante la mancata allegazione alla domanda della documentazione comprovante la disponibilità delle aree interessate dalle opere relative alla derivazione idraulica e trasporto dell'energia elettrica, in quanto suscettibili di imposizione di servitù coattiva, come in effetti avvenuto nel caso in esame.

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