Amministratori

Condanna solo se si accerta la «colpa»

La responsabilità per la cattiva o omessa gestione dovrebbe risalire al sindaco solo se non ha predisposto un efficiente apparato amministrativo

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di Paola Maria Zerman

Onori e oneri per il primo cittadino, a cui l’ordinamento attribuisce non solo la rappresentanza del Comune, ma ampi poteri, anche di natura straordinaria, a tutela della salvaguardia e incolumità dei cittadini, il cui mancato uso può comportare responsabilità non solo contabile ma anche penale.

Se è vero che, in base all’articolo 107 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 267 del 2000), la funzione di indirizzo politico-amministrativa, di spettanza del sindaco, è, in linea di principio, separata dalla gestione, con attribuzione ai dirigenti della responsabilità «in via esclusiva» degli «obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione», tuttavia il sindaco è l’organo ultimo responsabile dell’amministrazione del comune, e «sovrintende» al «funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti» (articolo 50 del Testo unico). Motivo per il quale è di tutto interesse del sindaco, e non solo dei cittadini, avvalersi di dirigenti e tecnici di alta professionalità e competenza, che oltre ad agire secondo i canoni della buona amministrazione, diminuiscano il rischio di eventi dannosi connessi ai vari ambiti di competenza del Comune (dalla sanità, alla protezione civile, all’ambiente).

Se le funzioni gestorie appartengono alla dirigenza, la responsabilità per la cattiva o omessa gestione dovrebbe risalire al sindaco solo se non ha predisposto un efficiente apparato amministrativo, specie in Comuni di ampie dimensioni.

Consolidata, ad esempio, è la giurisprudenza di legittimità che, per il reato di lesioni colpose causato da negligente manutenzione delle strade, ravvisa la sola responsabilità del dirigente del dipartimento dei lavori pubblici del Comune dove si è verificato l’infortunio, e non del sindaco o dell’assessore competente. E in questi casi è esclusa anche la responsabilità contabile del sindaco.

Diverso e più delicato è il profilo relativo alla responsabilità del sindaco per avere omesso di provvedere a fronte di eventi straordinari di pericolo per l’incolumità e la sicurezza dei cittadini, per cui dispone di eccezionali poteri di ordinanza (articolo 54 del Testo unico). Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti «al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana»: sono atti di sua diretta competenza, non delegabili. Il potere di ordinanza pone il sindaco in posizione di garanzia, che fonda, nel diritto penale, la responsabilità omissiva impropria, per non aver impedito il verificarsi di determinati eventi dannosi, sì che può essere chiamato a rispondere per i reati di omicidio o disastro colposo, unitamente al reato di omissioni di atti d’ufficio in base all’articolo 328 del Codice penale.

Tuttavia, secondo le regole della responsabilità penale, devono essere accertate dal giudice non solo la diretta consequenzialità tra l’omissione dell’ordinanza e il danno, ma anche l’esistenza dell’elemento soggettivo, cioè la colpa del sindaco, per evitare un’inammissibile responsabilità oggettiva. Infatti, la titolarità di una posizione di garanzia «non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante imponendo il principio di colpevolezza la verifica, in concreto, oltre che della sussistenza della violazione, da parte del garante, di una regola cautelare (...), della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire».

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